Cosa vuol dire “diritto di prelazione”?

Il diritto di prelazione è il diritto di “precedenza” di un soggetto su altri, interessati all’acquisto del medesimo immobile. Tale diritto è espressamente previsto dalla legge, che identifica anche i diversi titolari. Vediamoli insieme.

Chi può accedere al diritto di prelazione su un immobile?

Stando all’articolo  27, l. 27 luglio 1978 n. 392, sono titolari del diritto di prelazione:

  1. Gli inquilini dell’immobile in vendita, il quale, ha anche il diritto di continuare a vivere nell’abitazione in questione, fino alla naturale decorrenza del contratto.
  2. Il coerede di un immobile, che gode di tale diritto nel momento in cui l’altro erede voglia vendere la sua quota dell’immobile.

NON E’ invece titolare di prelazione il vicino di casa, proprietario dell’appartamento adiacente a quello in vendita. e quindi facilmente unibile al suo, in un unico immobile.

Una volta individuato il soggetto avente diritto, il proprietario dell’immobile deve comunicargli l’intenzione di vendere, tramite notifica dell’ufficiale giudiziario e/o a mezzo raccomandata. All’interno della comunicazione, devono essere indicati il prezzo richiesto e le condizioni di vendita: in assenza di questi la notifica non ha valore.

Come esercitare il diritto di prelazione

All’atto in cui il soggetto riceve la notifica ha 60 giorni per esercitare il suo diritto, mediante atto scritto e comunicato attraverso l’ufficiale giudiziario.Fatta eccezione per i casi in cui ci siano diversi accordi, il pagamento del prezzo, la stipula del compromesso o il rogito di acquisto, devono  avvenire entro 90 giorni dalla prima comunicazione ricevuta dal proprietario

Se e quando il proprietario non faccia valere il diritto di prelazione, il soggetto leso può, entro sei mesi dalla trascrizione del rogito, riscattare l’immobile dall’acquirente e anche da eventuali terze persone, a cui l’immobile può essere stato venduta in seguito, mediante azione revocatoria.  Al di la di questo, la persona è libera anche di richiedere un risarcimento dei danni.

Al fine del corretto riscatto dell’immobile, la persona dovrà versare il prezzo presente sull’atto di vendita entro trenta giorni da:

  • La data di notifica dell’acquirente, dove comunica di non opporsi al riscatto
  • La prima udienza del giudizio
  • Dalla sentenza che riconosce il diritto di riscatto, nel caso in cui vi sia opposizione.

 

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