Immobile occupato abusivamente: al proprietario spetta il risarcimento

Il Tribunale di Roma, con la sent. n. 21347 del 9.11.2017, ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire il proprietario di un immobile occupato abusivamente. L’ammontare dell’importo e la formula di versamento mensile, sono state scelte dalle Corte come “sostituto” del reddito, che il proprietario non ha potuto ricavare dall’immobile a causa dell’occupazione.

Alla base della sentenza in questione, c’è la convinzione del giudice che, la polizia, sia obbligata alla tutela del singolo. Quando questo non avviene, con consecutivo insorgere di problemi come l’occupazione abusiva dell’immobile, il Ministero viene considerato direttamente responsabile, insieme all’amministrazione comunale. Ma, basta la semplice occupazione a dare il diritto al rimborso?

Il danno da occupazione dell’immobile

L’occupazione dell’immobile altrui senza titolo – ovvero senza permesso o regolare contratto d’affitto – era considerato in passato come danno “in re ipsa“, ossia, un danno derivato dalla semplice occupazione dell’immobile, reso così inutilizzabile per il proprietario. In questo caso, lo sfortunato proprietario aveva diritto al risarcimento, senza troppi fronzoli: ad oggi però, le cose sono cambiate.

Il danneggiato deve essere in grado di provare d’aver ricevuto un’oggettivo danno dall’occupazione, dovuto dall’impossibilità oggettiva di venderlo o locarlo. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Milano, che condivide l’orientamento della suprema Corte di Cassazione. Dunque, ai fini del risarcimento, il danneggiato dovrà essere in grado di certificare la perdita subita, anche mediante presunzioni, a condizione che queste abbiano le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza.

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