Immobili e 730; ecco cosa è possibile detrarre e cosa no

Come ben tutti sappiamo è arrivato il momento di presentare la dichiarazione dei redditi , meglio conosciuto come 730.

La dichiarazione dei redditi di quest’anno ha la particolarità di essere precompilata, ossia, l’Agenzia delle Entrate, nella speranza di riuscire a ridurre la mole d’errori che annualmente viene commessa nel compilare il modulo, ha inviato all’utente una dichiarazione già compilata in alcune delle sue parti , che ovviamente il soggetto ha il dovere di ricontrollare.

Al pari del 730 ordinario però, anche quello precompilato ha alcune voci che devono comunque  essere compilate dall’utente in questione: come il quadro B dedicato ai redditi provenienti dagli immobili o, quello inerente alle “detrazioni” e alle ” deduzioni”.

Proprio per quanto riguarda quest’ultime sono state inserite alcune novità: in questa dichiarazione dei redditi 2015 infatti, non sarà possibile scaricare tutto quello che abbiamo detratto l’anno scorso ma, affrontiamo il discorso nel dettaglio.

Continuano ad essere detraibili, nella misura del 19% e fino ad un tetto massimo di 4000 €, gli interessi passivi legati al mutuo acceso per l’acquisto di un abitazione principale, mentre, non possono più essere detratti gli interessi passivi di mutui accesi per l’acquisto di una seconda casa dopo l’anno 1997; invece, se acceso prima di quello data, è possibile ancora effettuare la detrazione, per un tetto massimo di 2.065 €

Altra detrazione non più attuabile in questo 730 2015 precompilato è quella riguardante la cessione del quinto dello stipendio o, quella legata all’apertura di altre tipologie di finanziamenti, accesi per l’acquisto di immobili non classificati come prima casa. Cambia il discorso anche per gli interessi passivi dei mutui accesi per la costruzione e ristrutturazione degli immobili dopo l’anno 1998, che risultano essere non più detraibili.

Invece, per chi vive in affitto, o ha un figlio studente fuori sede, che vive in affitto, questo 730 precompilato porta solo buone nuove: è possibile infatti scaricare i costi dovuti ai canoni d’affitto ” propri” e, quelli per l’affitto dello studente fuori sede in questione, per la misura del 19%. 

Partecipa alla discussione

Compare listings

Confrontare