Imu e Tasi 2015: ecco cosa c’è da sapere per evitare di commettere errori nel pagamanto

Il 16 giugno, la data fissata per il pagamento della prima rata Imu/Tasi 2015, si sta avvicinando inesorabilmente, e come ogni anno, il panico e la disinformazione, regna sovrana.

Quindi, abbiamo elaborato questo piccolo articolo/guida, con la speranza di essere d’aiuto a chi per esempio, ancora non sa, che la data del pagamento per queste imposte sugli immobili 2015, è stata unificata per tutte le regioni: per evitare il caos e i disservizi generati dal ritardo o, dalla totale assenza delle delibere comunali, la scadenza per il pagamento della prima e della seconda rata dalla Tasi ed Imu 2015 è stata fissata rispettivamente il 16 giugno e, a dicembre, non oltre.

E’ in materia di “aliquote”, che la delibera comunale fa o meno la differenza.

Se infatti, il Comune di appartenenza è riuscito a deliberare nuove aliquote entro il 23 maggio, allora queste dovranno essere applicate per il pagamento di giugno. Se invece, la delibera comunale dovesse mancare, dovranno essere applicate le aliquote in vigore nell’anno 2014, per poi saldare un’eventuale differenza con il pagamento della seconda rata, che avverrà come chiarito in precedenza a dicembre 2015.  Per maggiori informazione sulle delibere del vostro comune d’appartenenza, visitate il sito del Dipartimento delle Finanze oppure quello del vostro Comune, che dovrebbe avere una pagina dedicata, con sezioni riassuntive ed indicazioni. Nel caso non riusciste a trovare nulla di utile online, recatevi al CAF più vicino, li potranno sicuramente esservi d’aiuto.

Ora, chiarito l’aspetto “scadenze” e “aliquote”, passiamo ad analizzare quali sono gli immobili soggetti al pagamento dell’IMU e quali della TASI 2015.

Per quanto riguarda la TASI, la famosa tassa sui servizi indivisibili comunali ( illuminazione stradale, manutenzione verde ecc..) , deve essere versata da:

  • proprietari di immobili
  • detentori di immobili (affittuari).

Questa, a differenza dell’IMU,  deve essere pagata a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile, quindi sull’abitazione principale di qualsiasi categoria, e da coloro che vivono in affitto.

L’imposta municipale unica, IMU, deve  invece, al pari dell’anno scorso, essere versata dai proprietari d’immobili adibiti a abitazione principale SE  rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per una questione di chiarezza elenchiamo anche le categorie catastali delle abitazioni, che NON SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO IMU 20015:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini).

Detto questo, passiamo ai mezzi di pagamento per l’IMU e TASI 2015, che restano uguali agli anni scorsi: bollettino o F24, entrambi disponibili negli uffici postali.

Non aspettate che vi siano consegnati a casa i tanto chiacchierati e attesi bollettini precompilati, perchè questo non succederà, o almeno non succederà in tempi brevi: l’alta percentuale di Comuni, che non sempre effettuano a tempo la delibera, rende quasi impossibile la loro distribuzione.

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