In ogni condominio che si rispetti, l’assemblea è un momento amato da pochi, per non dire da nessuno. In passato abbiamo affrontato l’argomento relativo alle spese condominiali arretrate. Oggi invece cerchiamo di capire chi ha diritto di partecipare e di votare in assemblea condominiale in merito alle diverse questioni. Facciamo allora un po’ di chiarezza tra conduttore e locatore: chi partecipa? E chi vota?
Ai sensi dell’art.10 della legge n.392 del 27/7/1978, il conduttore ha diritto di voto in luogo del proprietario dell’immobile nelle assemblee riguardanti spese condominiali e gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria. L’inquilino ha inoltre il diritto di intervenire, seppure senza diritto di voto, su argomenti riguardanti modifiche da apportare ai servizi comuni. Che l’inquilino abbia o meno diritto di voto, l’amministratore è sempre tenuto a presentare la convocazione al proprietario dell’immobile. Sarà poi sua premura informare il conduttore dell’assemblea stessa comunicandogli ora, luogo e ordine del giorno.
In merito però all’obbligo del locatore di informare il conduttore entro cinque giorni dall’assemblea, ci sono posizioni contrastanti da parte della giurisprudenza. Ad esempio, secondo la Corte d’Appello di Genova, l’obbligo del proprietario di informare l’inquilino è valido solo quando non sia stato ancora comunicato all’amministratore il nominativo dell’inquilino in questione. Stando invece ad una sentenza emessa dal Tribunale di Varese, la mancata comunicazione dell’assemblea da parte del proprietario può essere impugnabile dall’inquilino che è legittimato, quindi, a richiedere un risarcimento del danno subìto. L’inquilino non può però agire nei confronti del condominio in quanto resta l‘estraneità del condominio al rapporto di locazione.
Ovviamente non tutte le delibere sono impugnabili dal conduttore, ma unicamente quelle riguardanti questioni per le quali è previsto il suo diritto di voto, quindi quelle citate inizialmente: servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria e spese ordinarie. Al contrario non sono impugnabili delibere aventi ad oggetto approvazioni del regolamento di condominio o nuove nomine di amministratori.