Condominio: l’acquirente è tenuto a pagare gli arretrati del venditore?

I rapporti condominiali spesso provocano dibattiti e questioni trai vari condomini perché non sono di facile gestione, ma non è sempre colpa del condominio se nasce un malinteso. Ad esempio vi siete mai chiesti cosa succede quando un nuovo proprietario subentra al vecchio ma ci sono spese condominiali arretrate da pagare?
Sciogliamo ogni dubbio con qualche piccola precisazione.

Per quanto riguarda il pagamento mensile della rata condominiale, l’acquirente è tenuto a versare le somme non corrisposte dal precedente proprietario per l’anno in corso e per quello antecedente la compravendita. Naturalmente il soggetto pagante potrà rivalersi personalmente nei confronti del venditore, ma nel frattempo dovrà riconoscere al condominio le somme dovute.
Se si tratta di lavori di manutenzione, bisogna distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel primo caso il pagamento spetta al soggetto riconosciuto come proprietario al momento dell’esecuzione delle opere; nel secondo caso invece il pagamento dovrà essere effettuato da chi, al momento della delibera in assemblea, ha autorizzato lo svolgimento dei lavori.

Bisogna però fare chiarezza su un punto. Il condominio è tenuto a far pervenire tutte le richieste di pagamento delle spese condominiali all’acquirente, nonché nuovo proprietario. Ciò accade perché, una volta effettuato il trasferimento della proprietà, la figura di nuovo condomino è ricoperta dall’acquirente. Stando alla cosiddetta “legittimazione passiva” l’amministratore non potrà presentare richiesta di pagamento per le spese condominiali al venditore, poiché questi non è più condomino dunque non è più legato alla proprietà dell’immobile.

Ciò non toglie che il nuovo proprietario potrà rivalersi personalmente nei confronti del vecchio per quanto pagato in sua vece, facendogli causa. Se nell’atto di acquisto dell’immobile sarà stato previsto in maniera specifica che le spese condominiali deliberate precedentemente allo stesso dovranno essere a carico del venditore, allora l’acquirente a maggior ragione potrà far valere il suo diritto, ma questa clausola non cambierà in alcun modo la posizione del condominio che sarà comunque tenuto a richiedere il pagamento delle spese al nuovo condomino.

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Un pensiero su “Condominio: l’acquirente è tenuto a pagare gli arretrati del venditore?”

  • maria rosaria scarnati

    Basta che il venditore dichiari nell’Atto notarile che l’immobile sia libero da qualsiasi pendenza economica verso il condominio perché l’acquirente non sia obbligato a pagare spese
    di anni precedenti all’acquisto ?

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