Agevolazione prima casa valida per più immobili

La Cassazione torna a farsi sentire nel settore immobiliare, stavolta, con una sentenza che stravolge letteralmente i capisaldi delle agevolazioni fiscali per la prima casa. Con l’ordinanza 9078 del 2 aprile 2019 infatti, la Suprema Corte ha stabilito che l’agevolazione Ici per la prima casa può essere utilizzata anche per più immobili.

All’interno dell’ordinanza, è stato affermato che, vista la possibilità che un contribuente utilizzi più unità immobiliari come prima casa, è giusto che questi usufruisca dell’esenzione in entrambi i casi. La Cassazione ha sottolineato che:  non assume alcun rilievo il numero delle unità catastali e che le stesse siano distintamente iscritte in catasto, a patto che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.

I primi disaccordi non sono tardati però a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda il caso in cui il contribuente utilizzi due o più immobili come unica unità immobiliare, sempre destinata ad abitazione principale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti sostenuto che l’esenzione ICI deve essere riconosciuta ad un solo un immobile. Precisando, all’interno della  circolare 3/2012, che  l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare, e che le singole unità immobiliari vanno sottoposte separatamente a imposizione, visto che ciascuna genera una propria rendita. La scelta di quale destinare al titolo di prima casa viene data al contribuente, che deve essere unico titolare delle diverse unità immobiliari contigue tra loro.

Una via di mezzo è stata trovata dalla Commissione tributaria regionale di Roma, che con la sentenza  2830/2018,  ha sottolineato che i contribuenti che intendono richiedere l’esenzione per la prima casa devono presentare al Comune una dichiarazione che specifica, dove deve essere indicato se utilizzano due o più immobili come unica prima casa, per permettere poi all’ente di poter controllare la sussistenza dei requisiti.

Partecipa alla discussione

Compare listings

Confrontare