Scadenza affitto: a chi spetta tinteggiare?

Oggigiorno sono molte le persone che scelgono di vivere in una casa in affitto piuttosto che acquistarla, I motivi possono essere davvero tanti, c’è chi viene trasferito spesso per lavoro e deve restare in una città per qualche mese; c’è chi invece per motivi di studio deve allontanarsi dalla propria città e prendere una casa in affitto; c’è infine chi invece non ha abbastanza disponibilità economica e non può permettersi l’acquisto di una casa.

Qualunque sia il motivo, gli affittuari restano una fonte di guadagno grandissima per i proprietari di casa anche se, la locazione di un’abitazione ha molti pro ma anche molti contro. Ogni volta che un nuovo inquilino entra in una casa tende a personalizzarla:

  • appendendo quadri;
  • spostando mobili;
  • ridipingendo pareti.

Le tracce lasciate dagli inquilini sono molte e spesso, a finita locazione, il motivo di discordia più grande tra inquilino e proprietario è quasi sempre la ritinteggiatura delle pareti.

Vediamo insieme a chi spetta questo arduo compito, così da guidarvi nella giusta soluzione, se mai dovesse trovarvi in questa situazione.

 

Tinteggiare l’abitazione prima di lasciarla

La premessa è che ogni locatore si impegna a consegnare il proprio immobile in buono stato manutentivo; dal canto suo l’inquilino è tenuto a mantenere l’immobile in buono stato e a riconsegnarlo nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto.

Questo non significa assolutamente che l’inquilino ha l’obbligo di tinteggiare le pareti di casa ma che sicuramente deve mantenere la casa in buone condizione senza arrecare danno alcuno all’ abitazione nella sua totalità.

La sentenza della Cassazione

Sono stati i giudici della Corte di Cassazione ad affermare, nella sentenza 29329/2019, che è nulla la clausola e quindi l’obbligo per un inquilino al termine della sua locazione di dover ritinteggiare l’appartamento, a causa del deterioramento dovuto all’uso dello stesso. Nonostante molti proprietari di casa lo scrivessero nel contratto d’affitto o altri lo pretendessero nonostante non fosse scritto da nessuna parte.

La sentenza prevede che l’unico obbligo onerario da parte dell’affittuario è il canone mensile:

“La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art.79 della Legge 392/78, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”

Insomma, in parole povere, non è mai obbligatorio tinteggiare le pareti di una casa in affitto prima di lasciarla perché, l’usura dei muri dell’immobile rientra nel normale deterioramento dello stesso dopo l’uso. La clausola che vi obbliga a ridipingere le pareti è quindi nulla, anche se scritta nel contratto e la casa va riconsegnata nello stato in cui si trova dopo averla utilizzata per tot. anni.

Quali sono le garanzie per il locatore

Chiaramente, è normale l’esigenza da parte dei proprietari di casa di tutelarsi in qualche modo da eventuali danni inflitti all’appartamento. Esistono per tale motivo delle assicurazioni per le case in affitto, di due tipologie:

  • polizza assicurativa per danni causati da fattori esterni, si pensi ad esempio ad un terremoto oppure ad un’alluvione;
  • polizza assicurativa per danni causati da fattori interni , quindi dallo stesso inquilino, in maniera accidentale.

Chiaramente ogni singola agenzia assicurativa ha specifiche clausole che arrivano anche a tutelare i vicini di casa.

Speriamo di esservi stati d’aiuto nel caso in cui dovesse trovare un locatore che insiste per farvi tinteggiare le pareti di casa.

Ad ogni modo se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o necessitate di una consulenza in ambito immobiliare, la Leonardo Immobiliare è al tuo servizio.  Per contattarci basta cliccare qui.

 

 

 

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