Cos’è il Pignoramento immobiliare

Con il termine pignoramento immobiliare si intende l’espropriazione di uno o più immobili effettuata nei confronti di un soggetto debitore. In seguito, cercheremo di approfondire il concetto, analizzandone tutte le caratteristiche. 

Cos’è il pignoramento

Il pignoramento può essere di diverse tipologie. Esiste ad esempio il pignoramento mobiliare, che riguarda le cose mobili, il pignoramento presso terzi, che riguarda i crediti o i beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi, e, infine, il pignoramento immobiliare, che riguarda i beni immobili.  È bene chiarire che in caso di pignoramento, il debitore mantiene la sua disponibilità sui beni pignorati, ciò che invece non è possibile è la loro sottrazione, deterioramento e distruzione. 

Il pignoramento non deve essere confuso con il precetto. Innanzitutto, quest’ultimo è un atto del creditore, a differenza del primo che è invece un atto dell’ufficiale giudiziario. Inoltre, il precetto precede il pignoramento. 

La forma e il contenuto del pignoramento

La forma del pignoramento è dettata dal comma 1 art. 492 c.p.c., il quale recita:

Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.” 

Nell’atto di pignoramento devono essere indicate una serie di informazioni. In particolare, deve essere presentato:

  • Il credito per cui si procede al pignoramento;
  • I beni da pignorare;
  • L’invito a dichiarare la residenza e il domicilio.

Nel caso in cui i beni pignorati non siano sufficienti a soddisfare i creditori, il debitore deve riportare anche ulteriori beni appartenenti al proprio patrimonio, che ovviamente non facciano parte del provvedimento. A stabilirlo sono i comma 4, 5 e 6 dell’art. 492 c.p.c. :

“Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Laddove indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.”

Come evitare il pignoramento

È possibile evitare il pignoramento facendo richiesta di allungare i tempi del pagamento del debito. In questo caso, si può decidere di effettuare un pagamento a rate o rinviare la data della messa all’asta. Un’ulteriore opzione consiste nella conversione del pignoramento immobiliare, che si può eseguire nel momento in cui si riesca a trovare la somma del pagamento. 

Inoltre, è possibile anche bloccare la procedura di pignoramento se l’esecuzione forzata è in corso e il giudice verifica la sussistenza di gravi motivi che giustificano il mancato pagamento. Si può ottenere il blocco della procedura anche nel momento in cui l’esecuzione non è ancora iniziata. In questi casi, però, è necessario presentare un appello. Infine, bisogna ricordare che l’efficacia del pignoramento viene meno nel momento in cui non viene presentata l’assegnazione o la vendita dei beni entro 45 giorni.

Partecipa alla discussione

Compare listings

Confrontare