Affitto casa:fino alla riconsegna delle chiavi i canoni di locazione vanno pagati

Un vecchio detto recita : ” la legge non ammette ignoranza”, e la sentenza della corte di Cassazione ne è la prova schiacciante.

Le Suprema Corte è stata stavolta chiamata a deliberare in materia di affitti immobiliari,  al fine di trovare una risposta alla domanda che affligge centinaia di affittuari italiani: se ho lasciato la casa ma ho ancora le chiavi dell’immobile, devo continuare a pagare l’affitto?

La risposta è si, e questa è la sentenza che la conferma

Il conduttore dell’appartamento deve pagare i canoni di locazione al padrone di casa fino al giorno in cui non gli ha riconsegnato le chiavi. E ciò anche se egli ha già abbandonato l’immobile da tempo e gliene ha dato previa comunicazione per telefono, verbalmente o per lettera. Non rileva neanche il fatto che l’appartamento sia divenuto fatiscente e non più vivibile o che sia crollato, per esempio, il tetto. Ciò che conta, infatti, è solo che l’inquilino non abbia riconsegnato le chiavi dell’immobile al locatore, formalizzando così la sua uscita dai locali.

Ergo, anche se l’immobile è diventato inutilizzabile, mettiamo il caso per la caduta del tetto,l’affittuario non soltanto deve continuare a pagare l’affitto fino a quando non avrà riconsegnato al proprietario le chiavi, formalizzando così il suo abbandono dell’immobile in questione ma, non può ne rifiutarsi di pagare l’affitto, ne tanto meno ridurre l’importo dovuto a fronte di spese per recuperare il danno, esempio: nel caso drammatico in cui durante un alluvione dovesse verificarsi una perdita nel tetto , e il proprietario della casa si rifiutasse di riparare il danno, l’affittuario non può per nessuna ragione far da se, cercando poi di recuperare i soldi spesi attraverso una diminuzione del canone di locazione.

Le due operazioni infatti, il pagamento dell’affitto e le spese straordinarie, sono a se stanti e come tali vengono regolate dalle legge. Quindi, anche se vi è cascato il tetto di casa , vi piove nel salotto e il proprietario si rifiuta di porvi rimedio, limitatevi a ricorrere all’aiuto delle autorità competenti in materia, senza far da voi, potreste ritrovarvi in guai ancor più seri.

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