Passaggio di proprietà degli immobili in caso di divorzio: nessuna imposta di registro

Quando finisce un matrimonio si va incontro ad una serie di conseguenze, sia emotive che pratiche: la delusione per la fine dell’amore o  per qualsiasi altra cosa sia successa, il dover ricominciare una nuova vita, sistemare tutti gli “affari” di quella vecchia e cosi via. Stando ad uno studio elaborato da Demoskopea, sito specializzato in ricerche di mercato e non, tra le tante questioni da risolvere dopo una separazione o divorzio, rientrerebbe la “proprietà immobiliare” o il pagamento delle rate del mutuo da parte del coniuge non più risiedente dell’abitazione in questione.

Stando sempre ai dati elaborati da tale sito infatti,  più di 600.000 divorziati o separati, continuano a pagare le rate del mutuo della loro dimora coniugale, anche se non vi ci risiedono più, mentre un  un campione approssimativo di 2.700.000 ex coniugi, impiega all’incirca  5 anni per riuscire a risolvere la questione della proprietà dell’immobile che, in genere dopo quel periodo diventa interamente di proprietà di una delle due parti in causa o viene venduto di comune accordo a terzi.

A fare chiarezza sul primo caso, sfatando le false voci che volevano abolite tutte le agevolazioni fiscali per pratiche “immobiliari” all’interno di divorzi o separazioni, arriva una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che attesta che  il trasferimento della proprietà di un’immobile nei casi su citati di separazione di una coppia, è  e rimane esente da tassazione. Nessuna imposta di registro è quindi dovuta per trasferimenti immobiliari, che avvengano contestualmente ad una sentenza di separazione o divorzio, come regolamentato  dall’articolo numero 19 della legge 74/87 .

 

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