Cosa succede se il proprietario non paga le spese condominiali?

All’atto della firma di un contratto di affitto di una casa situata all’interno di un condominio, il rapporto tra il proprietario dell’immobile e quest’ultimo non cambia: il locatore è responsabile di eventuali inadempienze, e resta obbligato al versamento di parte delle quote condominiali. Nonostante infatti locatore e affittuario siano liberi di accordarsi in merito al pagamento e alla ripartizione dei famosi oneri accessori, il titolare dell’obbligo resta il padrone di casa, che rappresenta anche l’unico soggetto a cui il condominio può richiedere il pagamento delle quote mensili.

Quindi, l’ammontare delle spese condominiali imputate all’inquilino verrà aggiunte al canone d’affitto, versato da quest’ultimo a scadenza mensile. Il totale dovuto sarà poi girato dal locatore all’amministratore di condominio.

Stando a quanto stabilito nella normativa, nel caso in cui il proprietario non dovesse procedere al versamento l’inquilino è immune da qualsiasi conseguenza, alla luce di due rapporti distinti messi in chiaro dalla Suprema Corte di Cassazione:

  1. Il rapporto condomìnio e condòmino: come detto in precedenza ad essere considerato condòmino è sempre il proprietario della casa, anche se al momento l’immobile è occupato legalmente dall’affittuario. Così facendo, nel caso di inadempienza, è questi a diventare passibile di decreto ingiuntivo e pignoramento da parte dell’amministratore di condominio, per poi rivalersi successivamente sull’inquilino moroso;
  2. Il rapporto locatore conduttore: nel caso in cui l’inquilino non versi quanto pattuito e dovuto può essere sfrattato ma, se il pagamento avviene regolarmente, ed è il proprietario a non versare la somma all’amministratore del condominio la sua posizione è da considerare regolare.

La Cassazione ha infatti spiegato che se da un lato  l’inquilino non può denunciare il padrone di casa per appropriazione indebita, dall’altro non può subire alcuna conseguenza né che si tratti di  decreti ingiuntivi, né la sospensione dall’uso dei servizi comuni: sempre ammesso che possa provare l’avvento pagamento.

Nel caso in cui il proprietario dovesse essere l’unico a versare la quota, può autorizzare l’amministratore ad agire contro l’inquilino moroso, che diventa passibile di sfratto.

 

 

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