Condominio: torna la mediazione obbligatoria

La legge n. 98 del 2013 ha dato l’avvio alla sperimentazione dei quattro anni sulla mediazione obbligatoria  in condominio da sabato 21 settembre. L’obiettivo è quello di ricomporre i contrasti in tempi brevi e con costi contenuti: soprattutto nelle liti condominiali, infatti, si tratta di incomprensioni dovute a comportamenti scorretti, abusi delle zone comuni o violazioni del regolamento. Tutte le questioni condominiali, quindi, passano ora per la mediazione obbligatoria.

Chi vuol contestare quanto stabilito dall’assemblea deve per prima cosa rivolgersi al mediatore, che può essere scelto autonomamente tra i soggetti iscritti all’Albo degli Organismi di Conciliazione del Ministero della giustizia.  Il primo incontro deve avvenire entro i 15 giorni dal deposito della domanda, ma la novità importante riguarda i tempi di svolgimento del procedimento fissati nel termine massimo di 90 giorni. Nel caso in cui per la stessa controversia siano state presentate più richieste, la mediazione verrà svolta davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Il tentativo obbligatorio di mediazione lascia spazio però a qualche contraddizione. Se da un lato, infatti, il tentativo potrebbe portare alla risoluzione senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, dall’altro lato, l’amministratore rimane un mandatario che  non può intervenire in maniera risolutiva sulla controversia da mediare se non successivamente al passaggio assembleare. Questo aspetto rischia di allungare i tempi della procedura e quindi, più in generale, quelli della giustizia, contraddicendo quindi i motivi per cui la norma è stata introdotta.

In ogni caso il Ministero potrà procedere, a seguito di questi quattro anni, con le dovute valutazioni ed eventuali modifiche ritenute necessarie.

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