Sisma bonus 2019: a chi spetta?

Il Sisma Bonus è l’ultimo arrivato tra i Bonus Casa, e consiste in un’agevolazione del 50% sulle spese sostenute sul proprio immobile al fine di renderlo antisismico, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. La detrazione va effettuata su un importo complessivo di 96 mila euro,  per anno, e va ripartita in 5 quote annuali di pari ammontare, da distribuirsi a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Ma, chi ha diritto al Sisma Bonus 2019? 

 

Possono usufruire della detrazione sia i soggetti passivi  Irpef che i soggetti passivi Ires. Quindi, possono diventare titolari di tale agevolazione, sia le persone fisiche che quelle giuridiche : si ricorda, infatti, che l’agevolazione in oggetto non è a fondo perduto, ma opera mediante detrazione delle imposte sul reddito di persone fisiche o giuridiche.

Detto ciò, al fine dell’ottenimento del Sisma Bonus 2019 è anche necessario che, tali soggetti, esercitino un titolo di possesso o detenzione sull’immobile, e che le spese siano rimaste a loro carico.

Riassumendo, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono essere beneficiari del Sisma Bonus 2019:

  1. proprietari o nudi proprietari;
  2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  3. locatari o comodatari;
  4. soci di cooperative divise e indivise;
  5. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
  6. soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Sempre in base all’attuale guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2019, possono aver diritto all’agevolazione gli appartenenti all’elenco seguente, purché siano intestatari del bonifico parlante o fatture, e che sostengano le spese:

  1. familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  2. coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  3. componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  4. convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
  5. Contribuenti Ires Sisma Bonus 2019

Inoltre,  le detrazioni spettano anche ai soggetti passivi Ires e agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti che hanno finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa .

Per quanto riguarda gli Enti a finalità sociale, si precisa che questi possono essere beneficiari del Sisma Bonus solo che costituiti e pienamente operanti alla data del 31 dicembre 2013 .

 

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