Diritto di abitazione del coniuge superstite

Cosa succede quando l’eredità si devolve in assenza di testamento?
La legge prevede una serie di soggetti, detti successibili, ai quali l’eredità viene suddivisa in base alle quote previste. Ad esempio in caso di morte di uno dei due coniugi, e in presenza di un unico figlio, l’eredità andrà divisa in parti uguali. Ma la legge non si esprimeva in maniera chiara sul diritto del coniuge superstite di continuare ad abitare nella casa coniugale nel caso in cui nel testamento non fosse inserito l’immobile.

Successivamente alla Sentenza della Cassazione n. 4847 del 27-02-2013 è stata fatta chiarezza a riguardo, stabilendo che il/la vedovo/a resta nella casa familiare non solo per testamento, ma anche se mancano le ultime volontà del defunto e dunque per successione legittima.
Secondo la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso di una vedova nei confronti degli altri coeredi, la quota di eredità del coniuge superstite va sempre maggiorata dei diritti di uso e abitazione sulla casa. Questa decisione è stata frutto della volontà di tutelare il coniuge superstite, assicurandogli una garanzia del diritto di abitazione derivante dalla solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i due coniugi.
Quindi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione nella casa coniugale anche qualora il defunto non abbia fatto testamento né abbia previsto nulla a riguardo e anche qualora l’immobile fosse di esclusiva proprietà del defunto.

In conclusione: in caso di successione legittima, se il valore totale dell’eredità è pari a 1000 e il valore dell’uso e abitazione della casa è 100, il valore che andrà diviso tra tutti gli eredi sarà solo 900 e non 1000.

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