Acquisto prima casa, le spese da conoscere

Quando si decide di investire il proprio denaro nell’acquisto della prima casa è sempre un momento molto importante: ci sono spese da vagliare e preventivare, accertamenti da fare per capire se si ha la possibilità di richiedere un bonus, burocrazia da sistemare e fiscalità da curare nel dettaglio per fare in modo che tutta la pratica fili senza intoppi.

E, a proposito di aspetti fiscali, cosa c’è da sapere quando si stipula una trattativa con un privato o un’impresa edilizia?

Acquisto da un’impresa

Il Consiglio nazionale del Notariato assicura che la compravendita da un’impresa (sia essa di costruzione o di ristrutturazione), tranne che in alcune particolari eccezioni, è regolarmente soggetta ad Iva, corrisposta a chi vende. Nello specifico, l’aliquota sarà del 10% in assenza di agevolazioni prima casa e, altrimenti, del 4%. Nulla cambia per i soci di cooperativa edilizia di abitazione.

Per il notaio (che provvederà, poi, al versamento all’Agenzia delle Entrate), invece, sono previste le seguenti imposte:

  • di registro – 200 euro;
  • ipotecaria – 200 euro;
  • catastale – 200 euro.

 Acquisto da un privato

Cosa cambia, invece, quando si acquista direttamente da un privato?

Innanzitutto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate al notaio in sede di registrazione. In particolare, in assenza di agevolazioni, sono previste:

  • un’imposta di registro al 9%;
  • un’imposta ipotecaria di 50 euro;
  • un’imposta catastale di 50 euro.

C’è, però, una eventualità da distinguere: nel caso in cui sia previsto il trasferimento di un immobile ad uso abitativo a persone fisiche, l’acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul valore catastale, cioè il prezzo risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge (126); il tutto indipendentemente dall’effettivo prezzo della vendita.

L’imposta minima prevista, comunque, è sempre di 1000 euro.

E se, invece, fossero previste agevolazioni? In questo caso cambia – in positivo – solo l’imposta di registro, passando dal 9 al 2%! Inoltre, tutta la normativa disaminata precedentemente resta invariata, tranne che per il coefficiente di legge che, in questo caso, è pari a 115,5.

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