Condominio e coppie di fatto: ecco cosa è cambiato

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Il ddl Cirinnà ha introdotto delle novità anche in ambito condominiale: ecco cosa cambia per le coppie di fatto in condominio

Il ddl Cirinnà è stato approvato l’11 maggio scorso con sì definitivo alla Camera dei Deputati. La legge si pone l’obiettivo di regolamentare le unioni di fatto, tra persone di sesso diverso e anche tra persone dello stesso sesso, e comporta una serie di novità che avranno delle ripercussioni normative anche in ambito condominiale. Vediamo insieme cosa cambia per le coppie di fatto in condominio.

Condominio e coppie di fatto: quali novità?

I cambiamenti introdotti dal ddl Cirinnà riguardano la convivenza tra persone maggiorenni che, indipendentemente dall’orientamento sessuale, sono unite da un legame affettivo di reciproca assistenza morale e materiale e vivono insieme. Vediamo insieme quali sono le ripercussioni di questa legge sulle normative condominiali.

Diritti sulla casa adibita a abitazione principale

Una premessa importante da fare riguarda l’assegnazione della casa adibita a residenza comune, sia nei casi in cui l’immobile sia di proprietà di uno dei due conviventi, sia nei casi in cui sia stato stipulato un contratto di affitto.

Diritti sulla casa di proprietà

La nuova legge stabilisce che in caso di morte del convivente proprietario dell’immobile di residenza della coppia di fatto, l’altro convivente ha diritto a continuare a abitare nella stessa casa per un periodo di tempo pari alla durata della convivenza, che va da un minimo di 2 anni (3 anni se nella stessa casa coabitano figli minori del convivente superstite) a un massimo di 5 anni.

Questo diritto viene meno se il convivente superstite contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione civile oppure intraprende una nuova convivenza di fatto, o comunque se abbandona la casa comune cessando di abitarvi in modo stabile.

Diritti sulla casa in affitto

Il ddl Cirinnà stabilisce che in caso di morte del convivente locatario o di suo recesso dal contratto di affitto, l’altro convivente ha un diritto di preferenza, cioè la possibilità di succedergli nel contratto. Lo stesso vale per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare: il convivente di fatto ha in quest’ambito gli stessi diritti di assegnazione nelle graduatorie.

Coppie di fatto e condominio: cosa succede?

L’amministratore di condominio dovrà tenere conto di queste modifiche anche nell’ambito della gestione condominiale. Vediamo perché e in che modo.

Iscrizione all’anagrafe condominiale

L’introduzione dell’anagrafe condominiale ha introdotto anche l’obbligo per l’amministratore di condominio di tenere un registro con tutti i dati relativi all’immobile e alle persone che lo occupano, quindi non soltanto i dati dei proprietari e dei titolari dei contratti di affitto, ma anche degli usufruttuari e dei conviventi.

Il ddl Cirinnà obbliga quindi l’amministratore di condominio a informarsi circa lo status di ogni condomino, quindi di iscrivere nei registri dell’anagrafe condominiale anche le eventuali coppie di fatto residenti in condominio.

Diritti condominiali del convivente di fatto

Il convivente di fatto ha la facoltà di partecipare alle assemblee condominiali in qualità di delegato rappresentante del convivente proprietario dell’immobile o titolare del contratto di affitto, esattamente come quest’ultimo potrà delegare legalmente il proprio convivente a rappresentarlo durante le assemblee condominiali o comunque a gestire le questioni relative al condominio.

Regolamentazione della convivenza

Il ddl Cirinnà ha apportato anche altre novità nell’ambito della normativa riguardante le coppie di fatto. Facciamo una rapida panoramica in merito.

I conviventi di fatto, grazie al ddl Cirinnà, hanno ora anche la possibilità di regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.

Il contratto di convivenza può contenere informazioni relative alla residenza, alla ripartizione delle spese di contribuzione all’economia domestica in maniera commisurata alle sostanze di ciascun convivente, alla scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni.

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