Se l’inquilino non ha ricevuto la cassa integrazione lo sfratto non è valido

L’emergenza Covid ha stravolto il nostro paese, è un dato di fatto.
All’emergenza sanitaria si è accodata un’inevitabile emergenza economica, che ha catapultato numerose persone in una situazione di precarietà. Sono in molti ad aver perso il lavoro in questi mesi di lock-down, e in tantissimi stanno ancora attendendo la cassa integrazione.
Insomma, una situazione delicata, che il Tribunale di Roma, lo scorso 28 agosto, ha iniziato a regolare, con  un’ordinanza di rigetto per una richiesta di sfratto per morosità dovuta appunto alla crisi causata dal Covid.

Il giudice, per la sua sentenza, ha tenuto conto del fatto che “la parte intimata non ha contestato la morosità, eccependo che, a causa della pandemia da Covid, veniva messa in Cassa Integrazione senza percepire ancora alcunché e che, inoltre, non aveva potuto chiedere il contributo comunale al pagamento del canone di locazione, data la dichiarata natura transitoria del contratto“.

Inoltre, è stato tenuto conto della buona volontà nel pagamento nonostante la difficoltà, sottolineando che “la conduttrice ha manifestato la volontà di adempiere all’obbligazione contrattuale versando somme in acconto (250 euro per il mese di aprile e 200 euro dopo la notificazione dell’atto di intimazione) e che, dunque, il suo comportamento risulta incompatibile con la volontà di porre fine al contratto di locazione”.

L’Unione inquilini ha inoltre sottolineato che l’articolo 91 del Decreto Cura Italia, “prevede l’esclusione delle responsabilità del debitore nel caso di omissioni o inadempienze se si provasse che la causa è stata dettata dell’emergenza sanitaria. Nel caso specifico l’inquilino non aveva percepito la cassa integrazione e tanto meno il contributo all’affitto”.

E ancora, il giudice, all’interno delle motivazioni alla sentenza ha aggiunto che: “il perdurare dell’emergenza richiede estrema prudenza nel valutare la richiesta concessione di ordinanza di rilascio e che, in definitiva, sussistono gravi ragioni per denegare il provvedimento di rilascio”.

Ciò vuol dire che, in poche parole, il ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali non possono determinare la perdita della casa.

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