Testamento: come e da chi vengono informati gli eredi?

Chi non ha mai sognato di ricevere notizia di un’eredità inaspettata? Sembra quasi una scena da film, dove lo zio facoltoso lascia cifre esorbitanti a lontani nipoti che diventano magicamente ricchi, ma cosa succede nella realtà quando si è eredi? Bisogna essere informati o ricercare notizie una volta appresa la morte della persona? Vediamolo insieme.

Non appena pervenuta la notizia della morte del testatore, il testamento deve essere aperto e pubblicato per dare modo a tutti gli interessati di venire a conoscenza delle ultime volontà del soggetto. Il notaio, in presenza di due testimoni, redige un verbale nella forma di atto pubblico, così il testamento passa dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi e viene trascritto presso il registro delle successioni. Il notaio che ha provveduto alla pubblicazione è tenuto a comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio e la residenza, ma non ha l’obbligo di fare particolari ricerche nel caso in cui non sia in possesso dei dati suddetti. Coloro i quali ritengono di essere eredi legittimi del defunto possono informarsi circa la pubblicazione del testamento effettuando una verifica presso gli uffici del registro generale dei testamenti.

Il notaio, infatti, anche se non è tenuto a ricercare il domicilio degli interessati, non può rifiutare la pubblicazione del testamento,  anche se questo è nullo. Solo il giudice è tenuto a valutare la validità di un testamento. La legge non prevede termini entro i quali il notaio debba avvisare gli eventuali chiamati, né eventuali sanzioni.

Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla mancata o ritardata pubblicazione del testamento può agire nei confronti del notaio per far riconoscere i suoi interessi. Sarà poi compito del giudice stabilire chi dei due ha ragione.

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