Come agire in caso di eredità senza testamento

Qualche tempo fa ci siamo occupati della questione successione e di tutta la faccenda burocratica che ne consegue, a livello di prezzi.

Non abbiamo visto, però, cosa succede quando si eredita un immobile senza testamento e, quindi, in un contesto completamente diverso.

In questo caso, infatti, bisogna far fede a ciò che è assicurato dall’articolo 457 del codice civile (“Delazione dell’eredità“).

Eredità senza testamento: come funziona?

In assenza di testamento, o in presenza di un regolare lascito che, però, non comprenda l’intero patrimonio ereditario, la normativa privilegia, in generale, le persone più prossime (a livello di parentela) del defunto, incluso, ovviamente, il coniuge: siamo nel range della cosiddetta “successione legittima“, dove tutte le persone individuate come beneficiarie sono chiamate a spartirsi l’eredità attraverso una vera e propria “graduatoria” che ne stabilisca il grado di parentela e, quindi, di acquisizione del bene. Ovviamente, se qualcuno dovesse rinunciare all’eredità, c’è il passaggio automatico al grado di parentela successivo e così via.

Di solito, questa è la stessa procedura che si consegue anche quando, in presenza di un testamento, questo venga, per qualsivoglia motivo, dichiarato nullo o annullato.

La successione legittima e i casi particolari

Secondo la normativa, i beneficiari di una successione legittima sono rappresentati da:

  • coniuge;
  • figli e nipoti;
  • genitori, nonni, fratelli e sorelle;
  • altri parenti – a patto che rientrino entro il sesto grado -;
  • lo Stato.

Sempre più nuclei familiari, però, sono formati da conviventi, coppie di fatto e, in buona sostanza, compagni di vita il cui ruolo non è stato definito da una “firma” ma che, in realtà, hanno sempre ricoperto la figura del coniuge, a tutti gli effetti. Come ci si regola in questi casi?

Purtroppo, secondo la successione legittima, il convivente non rientra tra i “successibili”, a prescindere dalla durata e dall’intensità del rapporto con il defunto: il convivente, insomma, non ha diritto ad alcun bene del patrimonio ereditario. Cosa non valida, invece, nel caso di un ex coniuge (separato), che mantiene gli stessi diritti ereditari di un partner effettivo a meno di una proclamazione di una sentenza di divorzio. Tuttavia, anche i divorziati possono ottenere un assegno vitalizio – opportunamente quantificato in base al patrimonio e agli eredi -, ma solo se in precedenza ricevevano il sostentamento da parte del defunto sotto forma di alimenti.

C’è, poi, una clausola che tutela anche i figli non ancora nati (naturali, adottivi o legittimati che siano): questi, infatti, faranno parte dei possibili ereditieri, a patto che il concepimento sia avvenuto prima della morte del defunto e che, quindi, la nascita avvenga entro i 365 giorni successivi.

Infine, c’è da sottolineare che, solo nel caso in cui non siano rintracciabili eredi legittimi, o questi rifiutino l’eredità, sarà lo Stato a subentrare, occupandosi della gestione di beni rimasti, quindi, privi di un titolare.

 La normativa, insomma, si configura piuttosto completa anche nella trattazione di situazioni non ordinarie e più complesse.

Partecipa alla discussione

Un pensiero su “Come agire in caso di eredità senza testamento”

  • Anonimo

    Avendo il testamento oliografico …..sono coperto ?

    Reply
  • Francesco

    Avendo il testamento oliografico …..sono coperto ?

    Reply

Compare listings

Confrontare