Abitabilità e Agibilità sono la stessa cosa?

Capita che, nella fase di acquisto di un appartamento, venga dato il via libera per l’agibilità, ma non per l’abitabilità. Ci sono delle differenze? Cosa sono e cosa riguardano? La verità è che abitabilità e agibilità sono la stessa cosa. In passato ci sono state delle differenze, ma le stesse sono state appianate.

Abitabilità e agibilità: due parole per una sola cosa

Se oggi, abitabilità e agibilità sono poste dello stesso piano, lo si deve all’articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l’edilizia). Da quel momento i due termini sono stati ricondotti a unità, rendendo pressoché nulla la confusione generata prima di allora. Inizialmente il termine abitabilità era stato coniato in relazione agli immobili ad uso abitativo, mentre l’agibilità riguardava immobili non residenziali. Una differenza di termini che si è poi esplicitata diversamente nel tempo. Questo perché agibilità edilizia era una formula indicante lo stato stabilità e sicurezza dell’immobile, mentre l’abitabilità faceva sempre riferimento ai parametri dell’immobile relativamente alla destinazione d’uso.

Con il Testo Unico per l’edilizia ed il TAR del Lazio

Con il Testo Unico per l’edilizia, approvato nel 2001, la differenza tra i termini abitabilità ed agibilità è stata appianata, e la scelta del legislatore si è indirizzata in favore del termine agibilità. Oggi infatti, questo termine comprende una vasta gamma di casi, non essendo più relativo solo alla stabilità e la sicurezza dell’immobile. L’impostazione della legge è stata confermata anche dal TAR del Lazio che con la sentenza n.180 del 12 gennaio 2012 afferma che le due espressioni, agibilità ed abitabilità, sono omogenee seppur utilizzate in contesti diversi. A conferma di ciò, i giudici hanno valutato tutte le documentazioni ed i rilievi tecnici effettuati e constatato che, a prescindere dal fatto che la certificazione richiesta fosse per l’abitabilità o l’agibilità, la documentazione prodotta era sempre la stessa.

Il certificato di agibilità e segnalazione certificata di agibilità

Ad oggi è l’unico richiesto e la segnalazione certificata di agibilità sostituisce il certificato ai sensi del d.p.r. n. 380/01, il cui art. 24 prevede, ai fini dell’agibilità, che il soggetto titolare del permesso a costruire presenti la segnalazione. Questo deve avvenire nel caso di interventi su nuove costruzioni, ricostruzioni totali o parziali, interventi sugli edifici esistenti. Nel caso di mancata segnalazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 77 euro ad un massimo di 464.

Agibilità ed abitabilità. Differenze e punti in comune

Assodato che i due termini si riferiscono alla stessa cosa e che con il Testo Unico sull’edilizia, le differenze sono state appianate, bisogna verificare, nello specifico, quali siano le differenze ed i punti d’incontro relativi ad entrambi i termini. Un immobile era definito abitabile, sulla base di quelle che erano le destinazioni d’uso, appunto di un immobile destinato ad essere abitato. L’agibilità si riferiva alle condizioni minime di sicurezza dell’immobile, in quanto, in mancanza di quelle, l’immobile era da ritenersi inagibile. Oggi gli approcci di entrambi i termini risultano confluiti nel solo termine agibilità. Ma la differenza era ed è sempre stata sul piano meramente semantico, dato che la produzione delle certificazioni era sempre la stessa.

L’inagibilità

Si tratta dell’esatto contrario. Cosa accade se l’edificio è inagibile? Si procede con la certificazione di inagibilità. Questa può sopraggiungere anche nel caso in cui l’immobile interessato sia stato già censito nella certificazione di agibilità. Infatti, tale certificazione non esclude la possibilità di effettuare controlli e verifiche in un periodo successivo, per accertamenti in merito ai parametri di sicurezza e stabilità.

Quando va richiesta la certificazione

La certificazione di agibilità va richiesta nei seguenti casi:

  • In caso di compravendita o affitto di una casa
  • Nel caso si intenda vivere in un immobile
  • Per esercitare qualunque tipo di attività non residenziale in un immobile
  • Per permettere il ricongiungimento familiare

Il certificato va richiesto al Comune, previa presentazione di una lista di documenti che attestino la regolarità della procedura. Tra questi ci devono essere i documenti della casa, quelli del proprietario ed eventualmente dell’amministratore. Una volta ottenuto il documento, si può andare a vivere nella casa.


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