Come affittare una stanza della propria abitazione

Guardando a servizi come Uber, Bla Bla Car e Airbnb si capisce come la nostra società si stia progressivamente avvicinando ad un nuovo standard economico, dove la parola chiave è “sharing“, cioè “condivisione”.

Strumenti messi a punto per servizi di breve durata, che risultano, però, inefficaci e persino poco sicuri quando si vogliono siglare accordi più duraturi.

È il caso dell’House Sharing, che si trasforma in qualcosa di decisamente più complesso quando si decide di affittare una o più stanze della propria abitazione a qualche inquilino: che si tratti di studenti o di adulti, è necessario stabilire un tempo minimo (e, se lo si desidera, anche massimo) di permanenza e scegliere il contratto giusto da firmare, mettendo così al sicuro locatario e conduttore.

Sono tantissime le situazioni che possono favorire una scelta del genere: una casa familiare che si svuota quando i figli vanno a vivere per conto proprio, un immobile ereditato in cui andare a vivere ma che risulta troppo grande sia da riempire che da gestire, l’esigenza di ritrovarsi a dover mettere qualche soldo da parte in vista di spese importanti improvvise… è fondamentale, quindi, conoscere la normativa, agire legalmente e mettersi al riparo da qualsiasi imprevisto.

Che tipo di contratto scegliere?

Quando si concorda una permanenza di oltre 30 giorni, qualsiasi tipo di contratto va necessariamente registrato. Ma quale scegliere?

Le tipologie sono, essenzialmente, quelle utilizzate anche per l’affitto di un’intera abitazione:

  • Contratto libero – contenuti e costi sono a completa discrezione delle parti, ma la durata non può essere inferiore a 4 anni; inoltre, in mancanza di comunicazioni, si rinnova automaticamente per altri 4 anni;
  • Contratto a canone concordato – della durata di 3 anni con un rinnovo automatico di altri 2, salvo comunicazioni, possiede clausole stabilite dalle organizzazioni rappresentative delle parti, incluso il canone; una disdetta illegittima da parte del locatore, in questo caso, può costargli un risarcimento danni per il conduttore non inferiore a 36 mensilità;
  • Contratto transitorio – ideale per studenti fuorisede e turisti, ha una durata da 1 a 18 mesi e non prevede rinnovi automatici; si documenta e conferma tramite raccomandata e,all’occorrenza, viene reso specifico dalla determinazione di clausole opportune; è importante sapere, però, che nel caso di studenti fuorisede, appunto, è condizione necessaria l’ubicazione dell’immobile nello stesso Comune dell’Università frequentata, che sia a sua volta differente dal Comune di residenza del conduttore; in questo caso la durata va da 6 a 36 mesi, con un rinnovo automatico previa disdetta ricevuta almeno tre mesi prima o rescissione per “gravi motivi”.

In questo modo l’intera pratica sarà gestibile legalmente e in tutta sicurezza, in accordo tra le due parti.

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