Chi decide gli orari del riscaldamento condominiale

Con il rincaro dell’energia cui abbiamo assistito negli ultimi tempi e con l’approssimarsi dell’inverno e della necessità di riscaldamento, dei temi centrale del dibattito pubblico e privato sono stati ovviamente:

  • Il risparmio in bolletta
  • Le misure di sostegno a famiglie ed imprese che non riescono a sostenerne i costi stellari,
  • Il pensiero necessario di una exit strategy
    È palese, infatti, che una situazione di questo tipo non è sostenibile dal nostro Paese per lunghi periodi di tempo. Uno dei fattori principali che ha messo la nostra nazione in ginocchio dal punto di vista energico è la quasi totale dipendenza che abbiamo rispetto alle fonti energetiche elettriche e di gas dagli altri paesi. Abbiamo, insomma, pagato i tanti no a nucleare, trivelle e sistemi di indipendenza energetica.

Insieme alle misure di sostegno, il nostro governo ha però attuato anche delle misure di contenimento della spesa per il riscaldamento. Bastone e carota, potremmo dire.

Infatti l’Italia intera è stata suddivisa in zone, A, B e C, rispetto alle quali è prevista una spesa predeterminata del numero di ore in cui i riscaldamenti condominiali e domestici possono rimanere accesi, che riportiamo qui di seguito:

ZONA F
(Trento e zone alpine)
Nessun limiteNessun limite
ZONA E
(Milano, Torino, ecc.)
22 ottobre – 07 aprile13 ore al giorno
ZONA D
(Roma, Pescara, ecc.)
08 novembre – 07 aprile11 ore al giorno
ZONA C
(Napoli, Caserta, ecc.)
22 novembre – 23 marzo9 ore al giorno
ZONA B
(Palermo, Trapani, ecc.)
08 dicembre – 23 marzo7 ore al giorno
ZONA A
(Lampedusa, Sud e Isole)
08 dicembre – 07 marzo5 ore al giorno

Ma chi e come può decidere orari e modalità dell’impianto di riscaldamento condominiale?

Ricordiamo che le fonti al riguardo sono due: l’ordinamento legislativo ed il regolamento condominiale (ovviamente il secondo, essendo fonte secondaria non può trasgredire alle indicazioni dell’ordinamento giuridico italiano).

Ricordiamo, anche, che in particolari condizioni climatiche, il sindaco del Comune può emettere ordinanze di urgenza per l’estensione del periodo di accensione. 

Questa previsione si rivela assolutamente necessaria, dal momento che abbiamo imparato a vedere quanto il nostro clima sta cambiando sempre più repentinamente e sta transumando verso un clima tropicale e a rischio calamità naturali. Bombe d’acqua, piogge improvvise, freddo rigidissimo e neve.

La decisione, comunque, sulla durata dell’accensione dei riscaldamenti centralizzati (per fare un esempio se a Lampedusa, nella zona A, tenere accesi i riscaldamenti per tutte e 5 le ore, continuative, frazionandole e a che ora accendere o spegnere) spettano:

  1. All’assemblea di condominio
  2. All’amministratore di condominio, qualora non si pervenga a decisioni assembleari.

Conviene ricordare che, nel caso di decisione dell’amministratore di condominio, il provvedimento è sempre contestabile ai sensi dell’art. 1133 c.c.: “I provvedimenti  presi  dall’amministratore  nell’ambito  dei  suoi poteri sono obbligatori  per  i  condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorita’  giudiziaria  nei  casi  e  nel termine previsti dall’art. 1137.

Il mandatario della volontà condominiale, infatti è sempre tenuto a regolare l’uso di beni e servizi comuni in modo che tutti i condomini possano avere il miglior godimento possibile. 

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