Per l’amministratore di condominio la formazione è obbligatoria?

L’amministratore è una figura importante per la gestione di un condominio, per questo motivo, durante l’anno 2012 i compiti e i requisiti necessari a ricoprire tale ruolo sono stati oggetto “di riforma”, insieme al regolamento condominiale.  Da quel momento in poi l’amministratore di condominio è diventato un vero e proprio libero professionista e, in quanto tale, sottoposto al rispetto di obblighi e requisiti. Ad oggi, per esempio, potersi dire amministratore di condominio bisogna essere in possesso del diploma di scuola media superiore, ed aver frequentato un corso di formazione.

Ma, cosa succede se un’amministratore non corrisponde a tali requisiti?

Amministratore di condominio senza formazione, la nomina non è valida.

L’essere in possesso del diploma, l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e successivi corsi d’aggiornamento sono requisiti imperativi, per chiunque voglia fregiarsi della nomina di amministratore di condominio: a dirlo è Art. 71bis disp. att. cod. civ. All’interno di tale articolo è anche sottolineato che, nel caso in cui un’amministratore dovesse essere eletto pur non possedendo tali requisiti, la nomina va considerata come non regolare.

Nel caso in cui un condomino dovesse rendersi conto di tale irregolarità, può chiedere all’amministratore di dimettersi di sua volontà se, questi dovesse rifiutarsi, non resterebbe altro da fare che ricorrere alle vie legali. Sarà l’avvocato a rivolgersi al  Tribunale competente – ovvero quello situato sullo stesso territorio del condominio – che dovrebbe risolvere la questione in tempi più o meno brevi.

Formazione non obbligatoria se l’amministratore è un condomino

Discorso diverso invece, vale nel caso in cui a svolgere la funzione di amministratore sia un residente dello stabile, un condomino.  In questo caso infatti, la legge non richiede il rispetto dei requisiti, validi invece per il libero professionista

Quindi, gli unici casi in cui ci si ritroverà in condizione di poterne chiedere la revoca o le dimissioni, sarà soltanto se al cospetto di gravi irregolarità, tra cui: la mancata rendicontazione delle entrate e delle uscite entro i 180 giorni, la mancata apertura del conto corrente intestato al condominio e così via.

 

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