La privacy in condominio: avvisi in bacheca.

Il condominio è un luogo di stretta e spesso non facile convivenza tra le persone che lo abitano, e spetta all’amministratore regolare non solo tutto cioè che concerne le spese e le modifiche condominiali, ma anche la correttezza nei rapporti trai vari condomini. Cosa accade se uno di questi è in ritardo con i pagamenti, ad esempio, delle rate condominali? Chi ha il diritto di sapere il nome del condomino moroso? E quando l’amministratore è tenuto a comunicarlo?

Secondo quanto stabilito dal Garante della privacy per motivi di trasparenza e gestione condominiale, il condomino moroso ha un diritto alla privacy per certi versi molto limitato. Vale a dire che, se prima bisognava aspettare il bilancio-rendiconto annuale per sapere se qualcuno dei condomini aveva mancato dei pagamenti, adesso l’amministratore è tenuto a comunicarne i dati in ogni momento a chi ne faccia richiesta, anche senza il consenso degli altri condomini. Per quanto riguarda invece le bacheche condominiali, qui possono essere affissi avvisi di carattere generale, ma non comunicazioni che riguardino dati personali dei singoli condomini. Ciò vuol dire che malfunzionamenti di impianti, comunicazioni di assemblea e notizie di questo genere possono essere comunicate tramite avviso affisso in bacheca, non si possono invece inserire in comunicazioni riportanti dati sensibili dei singoli individui. Gli avvisi a mezzo bacheca sono infatti accessibili a tutti, compresi estranei al condominio che si trovino ad entrare nello stabile e questo comporterebbe una violazione della privacy del singolo soggetto.

In conclusione, l’amministratore, oltre a gestire i dati e le informazioni pertinenti la gestione condominiale, può utilizzare i numeri di telefono, i cellulari e gli indirizzi di posta elettronica dei condomini solo se indicati negli elenchi pubblici, oppure se l’interessato gli ha prestato il proprio consenso. Il mancato rispetto di queste prescrizioni da parte dell’amministratore può comportare, oltre la eventuale richiesta di risarcimento da parte del soggetto danneggiato, diversi provvedimenti relativi ai vari casi:

  • l’inutilizzabilità dei dati personali trattati come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Codice della privacy;
  • l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante articolo 143, comma 1, del Codice privacy
  • l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate articoli 161 e seguenti del Codice

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