Assemblea di condominio; come funziona e la validità del voto

Perché l’assemblea di condominio possa dare il via ai lavori è necessario al momento dell’apertura, che siano presenti di persona o per delega, due terzi “del condominio”. Se tale quorum non viene raggiunto l’assemblea non può essere considerata valida, e deve essere rinviata obbligatoriamente alla seconda convocazione, che necessita di un numero di presenza minori : almeno un terzo dei condomini che posseggano pari quote del valore dell’edificio.

In materia di quorum è particolare il caso di un condomino presente fino ad un certo punto dell’assemblea: secondo la Cassazione infatti non va considerato presente, un condomino che, non resti nell’assemblea fino all’esame dell’ordine del giorno. In caso d’impegni sopraggiunti o programmati quindi, invece di abbandonare l’assemblea, minando il normale svolgimento di quest’ultima, è consigliabile delegare qualcun altro.

Ogni condomino, può infatti delegare chiunque a rappresentarlo, anche qualcuno non appartenente al condominio e quindi estraneo “al palazzo”. La legge di riforma pone però alcune condizioni:

  • La delega deve essere scritta
  • L’amministratore non può assumere il ruolo di delegato

Raggiunto il quorum necessario l’assemblea può riunirsi per discutere dell’ordine del giorno: le decisione prese prendono il nome di delibere e, sono votate seguendo il criterio di maggioranza. Ogni condomino può esprimere un solo voto, anche se si tratta di comproprietari. In caso di disaccordo tra i due è compito del presidente dell’assemblea porre rimedio, tramite un vecchio e sano rimedio: l’estrazione a sorte del nome di chi tra i due avrà il diritto a votare.

Detto questo e chiarito funzionamento dell’assemblea di condominio e la validità del voto , è quasi obbligatorio soffermarsi un attimo sulla figura “dell’assente”, ossia di colui non presente durante l’assemblea: se da un lato questi è obbligato ad adattarsi a qualsiasi decisione presa dall’assembla di condominio, anche se non di suo gradimento, dall’altro non è responsabile di delibere contrarie alla legge. Se però l’assemblea si rifiuta di applicare un obbligo di legge ( adeguamento a norme di sicurezza giusto per dirne una), l’assente è obbligato a richiederne l’adempimento, pena l’applicazione della sanzione. Quando si dice che la legge non ammette ignoranza.

 

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