Condominio, sfratto anche in caso di spese insolute

Lo sfratto per morosità, ovvero in caso di mancanza del pagamento dei canoni d’affitto, è previsto già da tempo in condominio. Quello che non tutti sanno però, è che lo sfratto può essere richiesto anche in caso di inadempimento nel pagamento delle spese accessorie: spese condominiali, riscaldamento etc…

A dichiararlo è l’articolo 5 della legge 27.07.1978 n° 392, che nello specifico recita così:” […] il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione […] ” In poche parole, anche nel caso in cui il locatore paghi regolarmente l’affitto, ma ometta gli oneri accessori, il locatore può ricorrere allo sfratto, salvo in presenza di sanatorie.

Affinché la procedura sia lecita, bisogna però che sussista la presenza di due elementi:

  1. Il termine di pagamento degli oneri accessori in questione deve essere scaduto
  2. L’importo deve raggiungere una somma che supera il valore economico di due mensilità.

In caso contrario, l’inadempimento non viene considerato “adatto”, a legittimare la risoluzione del contratto.

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