Condominio: cosa fare quando il vicino di casa “puzza”

Vivere in condominio significa prima di tutto imparare a convivere con i vicini, che non sempre sono “pacifici”. Le liti a causa di rumori molesti, comportamenti scorretti o odori sgradevoli sono all’ordine del giorno e, al fine di diminuire il numero di fascicoli che riempiono le scrivanie dei giudici la legge ha deciso d’intervenire, stabilendo dei limiti. Il Codice civile presenta infatti un articolo dedicato alla materia, dove spiega cosa fare se il  vicino di casa assume uno di questi comportamenti, fissando una soglia di tollerabilità. Vediamo come funziona.

I limiti di tollerabilità dei cattivi odori

I limiti di tollerabilità riguardanti i cattivi odori in condominio segue la stessa regola valida per il rumore: è illecito civile quando il numero dei soggetti lesi è alto. Quindi, per far si che la questione finisca davanti ad un giudice non basta che il cattivo odore infastidisca un solo inquilino. È intollerabile, per esempio, che gli inquilini residenti ai piani bassi debbano chiudere le finestre a causa delle esalazioni di un motorino, lasciato acceso spesso in cortile. È  il giudice a a valutare come e quando le esalazioni superino la normale tollerabilità Anche qui è il giudice a dover valutare se gli stessi superano o meno la normale tollerabilità, accertando il reato di << getto pericolose di cose>>. Il Codice penale stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo che sia pubblico, di transito o privato cose atte a imbrattare o molestare le persone – emissioni di gas, di vapori o di fumo etc…- è punibile con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a €206.

Il reato e consecutiva incriminazione scatta esclusivamente quando il comportamento è ripetuto nel tempo. A dimostrazione di ciò il  molestato sarà chiamato a presentare la “diffida” inviata al molestatore, la cui sussistenza è alla base dell’avvio dell’azione legale: deve poter dimostrare, in poche parole, di aver provato a far ” ragionare il vicino con le buone”.  Per la giurisprudenza, il reato scatta anche in vista della probabilità del danno che la condotta potenzialmente pericolosa potrebbe causare.

E’ bene ricordare che il reato è  catalogato come << getto pericolose di cose>>, ed è quindi valido sia per il getto di cose materiali che “immateriali”, come  l’immissione nell’atmosfera di cattivi odori,  in teoria soggetti a misurazione. Al fine di accertare l’illecito infatti, il superamento del limite dovrebbe essere misurata utilizzando appositi strumenti, non proprio alla portata di tutti. Per questo il giudice può basarsi sulle dichiarazioni dei testimoni, necessariamente vittime della molestia, che riferiscano quanto percepito basandosi su criteri di oggettività e certezza.

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