Spese notarili: una buona notizia

In pieno periodo di dichiarazione dei redditi, c’è una buona notizia da diffondere: è, infatti, possibile detrarre le spese notarili per l‘acquisto della prima casa, o della casa principale, dal modello 730.

Vediamo insieme tutti i dettagli.

Come funziona la detrazione dal 730

In sostanza, queste spese – esattamente come quelle relative alla stipula del contratto di mutuo o quelle anticipate dal notaio – possono essere scaricate dalle imposte sul reddito, ma facendo attenzione ad alcune precisazioni della normativa, poiché questo asserto non è sempre valido.

Infatti, non si possono, ad esempio, detrarre le spese relative all’onorario vero e proprio del notaio (previsto per la stipula del contratto di compravendita) ed è necessario, quindi, fare una distinzione di queste cifre in contesto di dichiarazione.

Le spese notarili per l’acquisto di una casa sono detraibili soltanto se è stato stipulato un mutuo (vanno indicate nel quadro E del modello al rigo E7 o da E8 a E10); nel caso l’atto sia relativo ad una prima casa o casa principale, questo ammontare rientra tra gli oneri accessori, per cui, proprio per questo, può essere “falciato” da una bella detrazione Irpef del 19%.

Questo vantaggio, però, spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo e, da quanto stabilito da una circolare della Agenzia delle Entrate, la casistica prevede:

  • mutui ipotecari per abitazione principale (rigo E7);
  • mutui ipotecari risalenti a prima del ’93 su immobili diversi dall’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui – anche non ipotecari – risalenti al 1997 con la finalità di interventi di manutenzione, restauri e ristrutturazioni per qualunque tipo di edificio (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari datati dal 1998 in poi, contratti per effettuare costruzioni e ristrutturazioni edilizie di immobili da utilizzare come abitazioni principali (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni tipo (righi da E8 a E10 codice 11).

In particolare, secondo la normativa, tra gli oneri accessori su cui è applicabile la detrazione ci sono:

  • l’importo delle eventuali ulteriori somme corrisposte a causa di variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta;
  • la commissione prevista per gli istituti occupatisi della intermediazione;
  • gli oneri fiscali (incluse l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
  • la provvigione per scarto rateizzato;
  • le spese di istruttoria, notarili (incluse onorario del notaio e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente) e di perizia tecnica;
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo.

Le spese non detraibili, invece, sono:

  • quelle di assicurazione dell’immobile;
  • l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
  • le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali connesse al trasferimento dell’immobile;
  • eventuali interessi pagati derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo.

Ma c’è un’altra precisazione da fare: in contesto di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, gli interessi passivi sono detraibili solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente, mentre restano detraibili le spese del notaio.

Queste somme, comunque, sono detraibili dall’imposta dovuta sempre per l’anno di costituzione del deposito.

 

Ci sono una serie di sottocasi e di regolamentazioni, però, che prendono pieghe diverse a seconda dei contesti: per qualunque chiarimento o richiesta di informazioni riguardo una compravendita, la Leonardo Immobiliare è pronta ad aiutarti, puoi contattarci cliccando qui.

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