Regolamento di condominio, contrasto tra vecchie e nuove norme

La riforma del condominio ha portato con se tante innovazioni, ma anche un dubbio a dir poco cruciale: un vecchio regolamento può andare in contrasto con la nuova legge? La risposta è quasi sempre si, ma prima di addentrarci nel discorso, è opportuno aprire una parentesi veloce su alcuni concetti base di diritto, fondamentali per riuscire a comprendere al meglio il concetto.

Per prima cosa, bisogna ricordare la differenza tra due diversi tipi di norme:

  • Le norme derogabili: pongono delle regole che i destinatari possono anche disapplicare con una diversa volontà, disciplinando diversamente i rapporti che intercorrono tra di loro ( i condomini possono decidere diversamente in assemblea)
  • Le norme inderogabili invece, dette anche imperative, impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari che non possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti ( i condomini devono obbligatoriamente rispettarle.

Detto questo è possibile riprendere il discorso da dove l’avevamo lasciato: “ Un vecchio regolamento può andare in contrasto con la legge di riforma del 18 giugno”. Questo perché il regolamento in questione è stato approvato quando le norme del codice erano diverse e quindi non perde la sua validità, . Facciamo un esempio:

“ Il vecchio regolamento vietava l’istallazione di pannelli solari sul tetto, per l’uso privato di un solo condomino. L’attuale articolo 1122-bis cod civ ( derogabile) agevola questo tipo d’impianto, anche a vantaggio del singolo. Prevale però in questo caso il vecchio regolamento”.
Per cercare di rendere un po’ più chiaro tale contorto discorso, riassumerò il tutto nella seguente tabella.

Per quanto riguarda le disposizione approvate dal 18 giugno 2013 aventi valore contrattuale
Se sono in accordo o in contrasto solo con le norme derogabili ora vigenti – sono valide
Se sono in contrasto con le norme inderogabili ora vigenti – non sono valide

Le disposizioni approvate dal 18 giugno 2013 con valore regolamentare:
Se sono in contrasto con le norme inderogabili o derogabili del codice ora vigenti – non sono valide
Se sono in accordo con le norme derogabili del codice ora vigenti – sono valide

Per quanto riguarda invece, le disposizioni approvate fino al 17 giugno 2013 aventi valore contrattuale.

Se sono in contrasto con le nome inderogabili ora vigenti ma in accordo con quelle inderogabili vinti fino al 17 giugno 2013 – sono valide
Se sono in contrasto con le norme inderogabili vigenti fino al 17 giugno 2013 – non sono valide
Se sono in accordo o in contrasto con le norme derogabili viti fino al 17 giugno 2013 – sono valide

Per le disposizioni approvate fino al 17 giugno 2013 aventi valore regolamentare

Se in contrasto con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 – non sono valide
Se sono in accordo con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 ma in contrasto con le norme inderogabili o derogabili ora vigenti – non sono valide
Se sono in accordo con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 e con quelle inderogabili o derogabili ora vigenti – sono valide

 

 

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