La dichiarazione dei redditi è quel documento attraverso il quale i contribuenti, annualmente, comunicano allo Stato le proprie entrate economiche, considerando eventuali spese detraibili e deducibili. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 23 luglio, per chi usufruisce del modello 730 mentre, per chi utilizza il modello Redditi, la scadenza è fissata al 30 settembre.
Anche quest’anno tra le spese detraibili rientrano le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare, nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro, e solo se l’acquisto dell’immobile è stato effettivamente concluso. Nel caso in cui sia stato stipulato solo il contratto preliminare, al fine della detrazione è necessario che il compromesso sia stato regolarmente registrato.
E ancora, hanno diritto alla detrazione solo gli acquisti di immobili adibiti ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR, riguardante la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, fatta eccezione per diversi termini e casi ivi previsti
Può usufruire della detrazione soltanto l’acquirente dell’immobile e non il venditore, e solo nel caso in cui le spese siano state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato da più persone, sempre nel limite di 1000 euro, questa va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. La situazione cambia in base all’intestatario della fattura, vediamo i diversi casi:
- Fattura intestata ad un solo proprietario ma immobile in comproprietà: è necessario integrare i documenti con l’annotazione dei dati del secondo contribuente, in modo che questi possa usufruire della detrazione.
- Fattura cointestata ma immobile intestato ad un solo proprietario: per consentire la detrazione all’unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l’onere è stato sostenuto interamente da quest’ultimo
- Fattura intestata esclusivamente a una persona che non sia proprietaria dell’immobile: le spese non potranno essere detratte