Videosorveglianza e privacy nei palazzi condominiali

Immagine di Telecamera per una Videosorveglianza nel rispetto della privacy dei condomini.

La sicurezza degli spazi comuni è una priorità crescente nei condomìni italiani. Tuttavia, l’installazione di impianti di videosorveglianza deve rispettare precise normative per tutelare la privacy dei residenti per non violare nè quella dei condomini, nè la privacy dei vicini. Questo articolo esplora le disposizioni legali vigenti, gli obblighi dell’assemblea e dell’amministratore, e le modalità corrette di installazione e gestione degli impianti.​

È legale installare telecamere in condominio?

Sì, l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni è legale, ma deve essere approvata dall’assemblea condominiale con una maggioranza qualificata: almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi) e la maggioranza degli intervenuti. ​

Le aree sorvegliabili comprendono ingressi, androni, cortili, garage e ascensori. È vietato inquadrare aree private dei condomini, come porte, finestre o balconi, salvo specifiche autorizzazioni.​

La riforma del condominio del 2012 e l’articolo 1122-ter

La Legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto l’articolo 1122-ter nel Codice Civile, che stabilisce che:​

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a migliorare la sicurezza delle cose comuni e delle proprietà individuali sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.”​

Questo significa che l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio deve essere approvata dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice Civile. ​

Il ruolo dell’assemblea condominiale

L’assemblea condominiale ha un ruolo centrale nell’approvazione dell’installazione di un impianto di videosorveglianza. È necessario che la proposta sia discussa e approvata con la maggioranza prevista dalla legge. Inoltre, l’assemblea deve garantire che l’installazione rispetti i principi di proporzionalità e necessità, evitando l’invasione della privacy dei condomini. Durante l’assemblea è possibile stabilire: le zone da monitorare, i tempi di conservazione delle immagini, i soggetti autorizzati all’accesso ai dati e le modalità di segnalazione della presenza delle telecamere.

Obblighi dell’amministratore di condominio

Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’installazione dell’impianto di videosorveglianza entra in gioco la figura dell’amministratore per gestire ogni fase operativa, tecnica e normativa legata all’attuazione della decisione assembleare. Il tutto rispettando il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Ecco come l’amministratore dovrà procedere:

  1. Scelta del fornitore: richiedere preventivi a ditte qualificate.
  2. Predisposizione dell’informativa e cartelli segnaletici, che devono essere ben visibili nelle aree sorvegliate. Tali cartelli devono contenere indicazioni su l’identità del titolare del trattamento, la finalità della videosorveglianza e i diritti delle persone interessate.
  3. Individuazione del Responsabile del trattamento dei dati, attraverso contratto o lettera d’incarico.
  4. Gestione della documentazione e sicurezza dei dati, incluse le delibere assembleari, i contratti con i fornitori, l’informativa privacy.
  5. Comunicazione trasparente, con informazioni chiare sulle aree sono coperte dalle telecamere, chi può accedere alle immagini, quali sono i tempi di conservazione e come vengono trattati i dati.

Come vengono ripartite le spese per la videosorveglianza

Quando si installa un impianto di videosorveglianza in condominio, è necessario stabilire come suddividere i costi, seguendo i criteri dell’art. 1123 del Codice Civile.

  • Spese comuni per tutti i condomini: se l’impianto sorveglia le parti comuni (ingressi, androni, cortili, garage e scale), le spese sono ripartite in base ai millesimi di proprietà, a meno che non venga concordato diversamente in assemblea.
  • Esclusioni dalla contribuzione: alcuni condomini, potrebbero non beneficiare direttamente del sistema, ma non possono essere esclusi dalla contribuzione se l’impianto serve la sicurezza collettiva (Cass. Civ. n. 10235/2010). In alcuni casi, è possibile esentare alcuni condomini, ma solo con una delibera motivata.
  • Contributo per negozi e box auto: i proprietari di negozi o box auto partecipano alle spese solo se le aree videosorvegliante sono accessibili anche da loro, come previsto dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali.

Sanzioni per violazioni

Il mancato rispetto delle normative sulla videosorveglianza può comportare:​

  • Sanzioni amministrative da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
  • Obbligo di rimozione dell’impianto non conforme.
  • Richieste di risarcimento danni da parte dei condomini.​

Equilibrio tra sicurezza e privacy

La videosorveglianza in condominio è uno strumento utile per garantire la sicurezza, ma deve essere utilizzata con attenzione per non violare la privacy dei condomini. È fondamentale seguire le normative vigenti, coinvolgere correttamente l’assemblea e l’amministratore, e adottare misure adeguate per proteggere i dati personali.

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