L’amministratore di condominio: requisiti per la candidatura

Prima dell’entrata in vigore della famosa riforma datata 18 giugno 2013, tutti potevano candidarsi per ricoprire il ruolo di amministratore di condominio; ora invece le cose sono un po’ diverse. Stando all’art. 71- bis disp. Att. Cod. civ. infatti, possono essere idonei a ricoprire tale ruolo, solo gli appartenenti ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso dei requisiti elencati :

1. Un condomino dello stabile in questione, che deve:

  • Godere dei diritti civili.
  • Non essere stato mai condannato per reati, per i quali la legge prevede una pena di reclusione non inferiore a due anni e non superiore a cinque.
  • Non essere interdetto
  • Non avere a suo carico protesti cambiari

2. Chi è già stato amministratore di condominio per un anno, nel periodo che va dal 18 giugno 2010 al 17 giugno 2013: oltre ai requisiti sopra elencati, questo soggetto ha l’obbligo di una formazione periodica ( partecipazione a corsi d’aggiornamento)
3. Chi inizia l’attività di amministratore o non l’ha esercitata per lungo tempo. Anche in questo caso oltre ai requisiti citati in precedenza, il soggetto deve avere altre due caratteristiche:

  • Diploma di scuola superiore secondario.
  • Frequenza di un corso di formazione.

Tali e tante regole dovrebbero permettere ai condomini di dormire sonni tranquilli, se non fosse per un piccolo particolare: non esiste un registro degli amministratori di condominio. Nonostante la legge specifichi che la perdita di uno dei cinque requisiti comporti in automatico la perdita dell’incarico, non c’è la possibilità di controllare da nessuna parte la sussistenza delle caratteristiche richieste.

E’ buona norma quindi chiedere all’eventuale candidato al ruolo di amministratore di fornire tutta la documentazione necessaria.

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