Affitti studenti e Covid: cosa succede in caso di disdetta senza preavviso?

L’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus  ha creato numerosi dubbi interpretativi circa il destino di alcuni contratti esistenti, come ad esempio, quelli di locazione, con particolare attenzione a quelli stipulati dagli studenti fuori sede. Al momento le Università sono ancora chiuse e, ai ragazzi a nulla serve restare lontani da casa,  ora che con la fase due i confini regionali sono di nuovo aperti. Ma, come ben tutti sappiamo,prima di disdire un contratto d’affitto è necessario dare i famosi “tre mesi di preavviso” che, alla luce dei fatti, costituirebbero tre mesi di affitto pagati inutilmente.

Un cane si morde la coda, quindi.

A cercare di sbrogliare il bandolo della matassa il padre di uno studente fuori sede che, ha posto la domanda alla rubrica “L’Esperto risponde” del Sola 24 Ore, dando vita ad un precedente che può essere d’auto a coloro che si trovano nella stessa situazione.

Secondo quanto specificato dall’esperto, a nulla vale “l’imprevedibile motivo” rappresentato dal Covid,  salvo diverso accordo tra le parti, in caso di recesso dal contratto di locazione senza preavviso, la  cauzione – in tutto o in parte – rimane comunque al proprietario come compensazione del mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo di preavviso.

Ecco nel dettaglio la risposta fornita dall’esperto del Sole 24 Ore:

Il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento a carico del conduttore: su quella somma, infatti, il locatore potrà soddisfarsi qualora la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso. Da ciò consegue l’obbligazione del locatore di restituire il deposito al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell’immobile locato.

Nel caso in esame, salvo diverso accordo tra le parti, il locatore ha diritto di far rispettare il preavviso nei termini temporali convenuti. Il mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo di preavviso potrà essere oggetto di compensazione con il deposito cauzionale, in tutto o in parte a seconda della consistenza del deposito stesso o della presenza di danni“.

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