Buonus prima casa valido anche per le “seconde”

Il famoso bonus prima casa consiste in una sere di agevolazioni fiscali riconosciute al contribuente che si accinge ad acquistare  la sua prima casa, destinata a diventare entro 18 mesi la sua dimora stabile: questo ormai è noto a tutti.

Fino a poco tempo fa il criterio alla base dell’ottenimento del bonus e anche del suo nome, era la NON proprietà di altra abitazione nel territorio del Comune, ove presente la nuova casa da acquistare. In poche parole, per accedere al bonus bisognava non essere proprietari o anche cointestatari di altra abitazione: altrimenti che senso avrebbe avuto chiamarlo “bonus prima casa“?

Ad oggi però pare che le cose siano destinate a cambiare. Stando a quanto decretato dalla Cassazione quest’ultimo requisito può essere derogato, ogni qualvolta l’immobile già in possesso dell’aspirante al bonus sia inidoneo ad ospitare  il soggetto e la famiglia. Per esempio: se Tizio ha ricevuto dal padre una casa in eredità, diventata troppo piccola con il crescere della famiglia, Tizio avrà diritto al bonus. Stesso discorso vale nel caso in cui la casa già in possesso sia “non abitabile”: si pensi alle abitazioni distrutte o danneggiate da catastrofi naturali.

Quindi, cercando di spiegare in poche parole quanto dichiarato dalla Cassazione all’interno dell’ord. n. 13118/19 del 16.05.2019: il contribuente che possiede già casa nello stesso Comune, non acquistata usufruendo dei benefici del bonus e inadatta a soddisfare le esigenze abitative – sue e/o della famiglia –  ha diritto al bonus prima casa per acquistare la seconda. Il diritto, quindi, è inalienabile di fronte a qualsiasi ragione che renda l’immobile non adatto ad essere abitato. L’eccezione vale anche nel caso in cui il contribuente sia stato oggetto d’incidente o malattia, che renda difficile o impossibile continuare ad abitare nella casa in oggetto: si pensi, per esempio, ad una persona divenuta paraplegica dopo un’incidente, che abita al terzo piano di un condominio senza ascensore. 

 

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