Le infiltrazioni d’acqua sono forse uno dei problemi più comuni e complicati, a cui va incontro chi vive in un condominio. Queste, possono essere dovute da diverse motivi, come per esempio la rottura di un tubo condominiale, condensa, umidità e cosi via ma, di certo, l’ipotesi più frequente è quella della rottura delle tubazioni dell’appartamento del vicino, spesso, alla base anche delle rotture dei buoni rapporti tra i vicini stessi
Quando l’infiltrazione d’acqua proviene dall’appartamento del piano di sopra o da quello affianco, diviene decisamente molto più facile per gli addetti ai lavori individuare e riparare il problema e, ancor più semplice per chi ha subito il danno richiedere un risarcimento in quanto, trova applicazione il dispositivo dell’art. 2051 c.c., che pone una presunzione di responsabilità.
Ma vediamo il tutto nel dettaglio.
Infiltrazioni d’acqua e il rapporto di custodia, cos’è e come funziona
Il dispositivo dell’art. 2051 contenuto nel libro IV del Codice Civile, recita in questo modo: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito”. Con il termine “custode” si indica il soggetto che ha il potere di controllo e vigilanza sulla cosa, che ha apportato il danno alla “cosa” altrui: nel nostro caso specifico quindi, le tubature della casa sulla quale il proprietario ha “il potere di controllo”.
Quindi, stando a quanto riportato nel codice civile, il proprietario dell’appartamento da cui provengono le infiltrazioni d’acqua, causa dei danni all’appartamento sottostante è da considerare in automatico colpevole e quindi soggetto al risarcimento del danno ma, perché tale presunzione trovi applicazione è comunque necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
- che la cosa sia causa diretta del danno,
- che colui chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa, ossia abbia una concreta relazione di fatto con la cosa, di modo che gli sia consentito di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti.
Tali presupposti, rendono irrilevante il predisporre se il vizio che ha causato il danno si sia manifestato prima o dopo l’inizio del rapporto di custodia, del soggetto in questione.
Questo perché il concetto di “responsabilità da cose in custodia” applicato dalla legge, non si basa su un comportamento – nel nostro caso specifico eventuali controlli alle tubature – ma sulla relazione di custodia tra il soggetto e la cosa: eventuale impatto e responsabilità del soggetto in se verrà analizzata soltanto al fine d’individuare un fortuito incidentale. L’articolo 2051 c.c., afferma inoltre che l’attore, una volta avviato il giudizio civile, dovrà solo provare l’esistenza del rapporto causale tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare il cosiddetto caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Quindi, ricapitolando, in caso di danni dovuti ad eventuali infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento del piano superiore, il soggetto danneggiato potrà non soltanto richiedere il risarcimento dei danni all’altro proprietario, anche nel caso questi sia un “neo proprietario”, ma, una volta avviata la causa, dovrà solo premurarsi di dimostrare l’entità del danno.