Regolamento di condominio; assembleare e contrattuale.

In un precedente articolo inerente la costituzione del condominio, abbiamo spiegato che questo nasce senza il bisogno di accordi scritti, che sono richiesti però, quando i condomini superano il numero di dieci; in quel caso c’è bisogno di un regolamento.

Lasciato indenne dalla riforma, che ha apportato in tale ambito soltanto poche novità, il regolamento di condominio rappresenta l’auto-determinazione delle regole del condominio, e può essere approvato in due modi differenti, che danno il nome agli altrettanti tipi:

  • Il regolamento contrattuale – Di solito citato dal notaio al momento della stipula del contratto d’acquisto della casa. Tale tipologia di contratto, come tutti gli altri del resto, non può essere modificato se non con il consenso di tutte le parti contraenti, ossia degli inquilini. Ma, in casi particolari , come per esempio un articolo contenuto nel contratto, che vieti di far giocare i bambini nel cortile, questo può essere modificato tramite maggioranza.
  • Il regolamento assembleare –  Com’è facile intuire è quello stabilito dall’assemblea condominiale e può essere approvato o modificato solo con un numero di millesimi che rappresenti la metà dell’edificio e tramite la maggioranza dei presenti all’assemblea. Valido nei confronti di tutti i condomini e soprattutto rispettoso delle leggi nazionali, comunali e regionali, tale regolamento deve essere obbligatoriamente scritto all’interno del registro dell’assemblea, i condomini potranno prenderne visione tutte le volte che lo ritengano opportuno. Se l’assemblea non riesce a votare un regolamento, il condominio continua comunque ad esistere.

Il mancato rispetto del regolamento di condominio, che sia contrattuale o assembleare, prevede la applicazioni di sanzioni, che prevedono un tetto massimo ( art 70) di 200 €, che però può  aumentare fino ad 800€, in caso di recidività del soggetto in questione.

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