Condominio; le parti comuni e la loro tutela

Il condominio, come tutti ben sappiamo, si ha quando: in un edificio con più unità immobiliari, dove più persone sono ciascuna proprietaria di una di queste, si abbia la sussistenza di  parti comuni, destinate all’utilizzo di tutti e caratteristica principale per la creazione di un condominio.
Particolarmente delicato, sia dal punto di vista giuridico che della pura convivenza è la definizione e tutela di quest’ultime, disciplinate in maniera molto precisa dalla nuova riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Il nuovo codice, ha introdotto due specifici articoli dedicati esclusivamente alla regolamentazione della destinazioni d’uso delle parti comuni :

L’articolo 117- ter, si occupa principalmente di tutte le modifiche alle parti comuni del condominio, stabilite in assemblea. Vista la delicatezza dell’argomento in questione, la nuova riforma ha posto dei paletti molti forti, affinché partecipino alla decisione, la maggior parte dei condomini nello specifico ; quattro quinti dei partecipanti al condominio e quattro quinti del valore dell’edificio. Inoltre, la convocazione va effettuata per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune del condominio, deve essere effettuata con mezzi che ne permettano la ricezione da parte dei condomini almeno venti giorni prima della data dell’assemblea ( posta elettronica, raccomandata ecc..) Lo stesso articolo, sottolinea che le modifiche delle destinazioni devono “soddisfare esigenze d’interesse condominiale” e che sono vietate le modificazioni che possono recare danni alla sicurezza o alla stabilità del fabbricato.

L’articolo 1117-quarte invece, vieta ai singoli, intesi sia come condomino che terze persone, di iniziare delle modifiche o modi d’utilizzo, che incidano in modo negativo ( non è vietato apportare migliorie a favore anche di un solo condomino) sulle destinazioni d’uso delle parti comuni. Sta all’assemblea far si che la violazione cessi, deliberando a maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio
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Ricordiamo che l’inquilino che si trovi in una situazione disciplinabile con uno dei due articoli elencati, può tranquillamente chiederne l’applicazione al proprio amministratore di condominio.

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