Tari 2018: come si calcola la tassa sui rifiuti e chi a paga?

Tari, acronimo di TAssa RIfiuti, è la nuova imposta comunale sui rifiuti istituita nel 2014, che accorpa in se le diverse tasse sui rifiuti e ambiente ( TIA, TARSU, TARES). Il presupposto alla base del pagamento della Tari è il possesso o detenzione di localo o aree scoperte, adibiti a qualsiasi scopo, se suscettibili di creare rifiuti urbani.

Come si calcola la Tari 2018?

Il pagamento della Tari può avere una diversa cadenza ( bimestrale, trimestrale etc ) a seconda della scelta del Comune, che ha piena libertà al riguardo. Per quanto riguarda invece il calcolo della tassa sui rifiuti, questa si basa su:

  1. Tariffe fisse  rappresenta  il costo del servizio, le spese di pulizia delle strade, i costi di investimento, ed altri.
  2. Tariffe variabili, a seconda del tipo di utenza presa in esame, e che sono rappresentate in genere dal costo di servizio e gestione per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti..

Inoltre, bisogna tenere ben presente la distinzione tra utenze domestiche,  come i locali ad uso abitativo comprese le pertinenze (garage, box auto, cantina), e utenze non domestiche  come  le attività produttive, commerciali e di servizi.
Nel presente articolo verranno approfonditi soltanto gli aspetti che riguardano le utenze domestiche, in quanto, sono quelle di nostro interesse.

Tari 2018 sulle utenze domestiche

Per quanto riguarda il calcolo della Tari 2018 sulle utenze domestiche, i costi da tenere presenti sono:

  1. I costi fissi, dati dalla superficie dell’immobile espressa in metri quadrati;
  2. I costi variabili , rappresentati dalla quantità di rifiuti prodotti in base al numero degli occupanti dell’immobile: tale dato viene ricavato dal Comune tramite gli archivi anagrafici. Questa, va calcolata in riferimento alla singola utenza compresa di pertinenze.

Il pagamento della Tari 2018 spetta a tutti i soggetti indicati nel regolamento Comunale, ossia : chiunque possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, in grado di produrre rifiuti urbani ed assimilati, a prescindere dal loro utilizzo. In poche parole, il pagamento spetta al proprietario residente nell’immobile, in caso di affitto all’inquilino, nell’ipotesi di comodato a colui che lo usa.
Non sono soggetti al pagamento del tributo, i proprietari, possessori o detentori dell’immobile a qualsiasi titolo di:

  1. Aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi);
  2. Aree condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, quindi comuni a tutti i condomini ( come ad esempio androni, scale, ascensori, stenditoi, luoghi di passaggio o di utilizzo di tutti i condomini).

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