Morosi in condominio: chi paga?

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Condomini morosi: chi paga i debiti? Ecco le norme che regolano i comportamenti da seguire con i condomini morosi

Il problema dei condomini morosi è uno dei più dibattuti e uno dei più problematici nella gestione condominiale. Le statistiche dell’Anaci disegnano un quadro abbastanza preoccupante: nelle grandi città i condomini in rosso superano il 20%, con ammanchi nelle casse condominiali che si aggirano in una cifra compresa tra i 2mila e i 4mila euro.

La domanda che tutti si pongono è: chi paga i debiti dei condomini morosi?

La recente riforma delle disciplina del condominio approvata con la legge 220/12 è intervenuta sulla questione, indicando alcune linee di comportamento da adottare nei confronti dei condomini morosi: la modifica dell’art. 63 del codice civile ha stabilito un vincolo solidale tra i condomini.

Cosa comportano queste modifiche per i condomini morosi?

Il vincolo solidale stabilito nell’art. 63 ha apportato sostanzialmente 2 modifiche:

  • ampliamento dei poteri dell’amministratore di condominio che può ottenere un decreto di ingiunzione nei confronti dei condomini morosi
  • possibilità per i creditori di agire nei confronti dei singoli condomini, con un vincolo di sussidiarietà che impone di rivalersi prima sui condomini morosi e poi su quelli in regola

Vediamo queste modifiche in dettaglio.

  1. Decreto di ingiunzione per i condomini morosi

L’ampliamento dei poteri dell’amministratore consiste appunto nella possibilità di ottenere, nei confronti dei condomini morosi, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno dell’approvazione dell’assemblea.

Per partire con il decreto ingiuntivo l’amministratore deve però rispettare alcuni obblighi:

  • essere in possesso di una delibera assembleare di approvazione della spesa: questo documento infatti fornisce la prova dell’approvazione della spesa anche da parte del condomino che ora si rifiuta di pagare, quindi è necessario per avviare l’azione giudiziaria nei suoi confronti;
  • prima di effettuare il decreto ingiuntivo, l’amministratore deve, se previsto da regolamento condominiale, inviare al condomino moroso una messa in mora, cioè una lettera raccomandata che invita il condomino a pagare la cifra dovuta.

L’amministratore ha anche il potere di sospendere in via cautelare il condomino moroso dall’uso dei servizi comuni. L’amministratore è inoltre tenuto a comunicare ai creditori i nomi dei condomini morosi: arriviamo così alla seconda modifica introdotta dalla legge 220/2012.

  1. Possibilità dei creditori di agire nei confronti dei singoli condomini

In passato i creditori, come le aziende che erogano servizi di luce, acqua e gas, oppure le ditte edili che hanno effettuato lavori di ristrutturazione su parti condominiali comuni, potevano rivalersi esclusivamente sull’intero condominio per il recupero crediti; la modifica della legge con l’articolo 63 c.c. ha introdotto invece la possibilità, per i creditori, di rivalersi nei confronti dei singoli condomini, introducendo però a tutela di coloro che sono in regola con i pagamenti, un vincolo di sussidiarietà.

In cosa consiste questo vincolo di sussidiarietà?

Si tratta di un cavillo che, appunto, vincola i creditori a rivalersi prima sui condomini morosi, e solo in seguito sui condomini in regola con i pagamenti: da qui discende l’obbligo, da parte dell’amministratore, a fornire i nominativi dei condomini morosi.

Quando i creditori possono rivalersi sui condomini in regola?

La modifica legislativa per quanto concerne i creditori di un condominio moroso è stata volta sostanzialmente a regolamentare l’azione di recupero crediti: se prima, come abbiamo detto, i creditori potevano rivalersi indiscriminatamente sull’intero condominio o anche sui condomini in regola con i pagamenti per recuperare i loro crediti, oggi invece possono e devono rivalersi esclusivamente sui condomini morosi, e solo se questi tentativi si rivelano infruttuosi, dopo aver documentato l’impossibilità di rivalersi sul diretto debitore, possono intraprendere un’azione di recupero anche sui condomini in regola.

Una norma che non mette quindi completamente in salvo coloro che pagano regolarmente le rate, ma che almeno stabilisce un modus operandi. I creditori hanno inoltre anche la possibilità di pignorare il conto corrente condominiale per rivalersi delle somme non versate dai condomini morosi. L’amministratore può contestare il pignoramento dimostrando la morosità dei suddetti condomini anche per quanto riguarda le quote da versare al condominio.

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5 thoughts on “Morosi in condominio: chi paga?”

  • 2017

    Le disposizioni sono uno schifo, fatte su misura per ingrassare gli avvocati. Le autorità, dopo attenta radiografia patrimoniale, dovrebbero trovare in fretta una sistemazione per i morosi, liberando il condominio e i condomini regolari da una vera calamità.
    Purtroppo nessuno interviene e il problema che è già grande diventerà enorme e irreversibile.

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  • luigi

    In sostanza è tutto come prima, soltanto che ora con queste nuove disposizioni passerà più tempo per poi finire sempre come prima. E’ una vergogna e una presa per i fondelli. Devono rivalersi soltanto sulla persona morosa e ci sono tanti modi per recuperare i debiti, altrimenti sarà una storia infinita e aumenteranno sempre di più i morosi. MA CHE LEGGE E’ QUESTA!!!!!!

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  • luca

    Come volevasi dimostrare, fatta la legge nasce l’inganno, sono sempre le persone virtuose a pagare per i soliti scrocconi, il mio condominio ha un sacco di quote non pagate da questi scrocconi, che naturalmente graveranno su di noi, vorrei vedere se ci fosse l’amministrazione giudiziaria se farebbero così tanto gli sbruffoni.

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  • italia 2017

    E’ una vergogna , come se quelli che pagano normalmente non fanno i sacrifici per stare in regola con le quote condominiali, in più si deve accollare quelle degli altri .Se vuoi far valere i tuoi diritti con la legge ,ti costa un botto ,(vedi decreto ingiuntivo),se vuoi dividere le utenze come l’acqua è lo stesso,…. non ti resta che farti sfruttare dai furbetti che continuano ad avere uno stipendio, casa e macchina di proprietà ….Gli amministratori sembra che non si vogliono assumere responsabilità , qualche condomino non se la sente di intervenire con la legge,e le cose restano cosi per sempre…..UNA FRUSTRAZIONE credetemi….

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  • luciano

    ma io che acquisto oggi, devo concorrere al debito di un altro condomino che non è quello che mi ha venduto l’appartamento e che si è formato in anni precedenti al mio acquisto’

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