E’ possibile pagare in ritardo l’Imu e la Tasi 2014? Si, grazie al ravvedimento operoso

Il 16 dicembre è stata l’ultima data utile, per effettuare il pagamento versamento del saldo Imu- Tasi 2014, le due tanto chiacchierate imposte sugli immobili.

L’ imposta municipale unica o IMU, grava su tutti gli immobili, fatta eccezione per le prime case. Il suo calcolo si basa su una serie di aliquote, che possono variare a seconda della delibera o meno del Comune in materia: in caso d’assenza di questa, in genere l’imposta di calcola sulla base delle aliquote in vigore l’anno precedente. Per quanto riguarda invece la TASI, o tassa sui famosi servizi indivisibili forniti dal comune ai cittadini, ossia illuminazione pubblica, servizi di manutenzione stradale ecc.. va pagata da tutti i proprietari d’immobili e in alcuni casi, anche dagli affittuari, a meno che la delibera del comune d’appartenenza non attesti il contrario.
Il pagamento del saldo IMU/TASI 2014, poteva avvenite o tramite bollettino postale o attraverso il modello F24, ma se questo non fosse accaduto? Se qualcuno si fosse “dimenticato di pagare” o non avesse avuto la possibilità economica di farlo cosa accade? Niente paura. I ritardatari hanno ancora modo di poter riparare al loro errore attraverso il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è una sorta di “autodenuncia”, il contribuente in ritardo ammette la sua dimenticanza, che consente di poter pagare l’importo dovuto per l’IMU o la Tasi, con l’aggiunta di una piccola multa.Prima di ricorrere a tale mezzo però, è consigliato e consigliabile controllare se il comune d’appartenenza non rientri tra quelli che hanno deliberato “un tempo extra” per adempiere al pagamento di Imu e Tasi dopo la scadenza del 16 dicembre.

Detto questo, passiamo ad analizzare i diversi tipi di ravvedimento operoso, attuabili a seconda dei giorni trascorsi dalla scadenza fissata. Il primo tipo di ravvedimento operoso è quello sprint, che in genere può essere utilizzato entro e non oltre i quattordici giorni dalla scadenza, e comporta una maggiorazione dell’importo dovuto del 1%, più uno 0,2%, per ogni giorno di ritardo. Un secondo tipo di ravvedimento è quello breve, in genere attuabile tra il quindicesimo e tredicesimo giorno di ritardo dalla scadenza, e vede l’applicazione della maggiorazione del 3% dell’importo e degli interessi legali. Infine, abbiamo il ravvedimento operoso lungo, dove la maggiorazione è del 3,75% e dovrà essere applicata entro e non oltre il 16 dicembre 2015, altrimenti gli interessi di mora saliranno al 30%.

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