Condominio e spese urgenti per le parti comuni: come ci si comporta?

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La particolarità alla base del concetto del condominio è la coesistenza di parti di proprietà esclusiva, con altre di proprietà in comunione. Ciò vuol dire che ogni condomino, deve partecipare alle spese necessarie al mantenimento del perfetto stato delle parti comuni.

Ma, come ci si comporta nel caso in cui le spesa in questione sia urgente ed importante, e non ci sia il tempo per organizzare una riunione dell’assemblea di condominio?

A stabilirlo è stata ancora una volta la Corte di Cassazione, chiamata a far da paciere in una disputa tra condomini. Nel caso in discussione, i giudici si sono trovati di fronte ad una richiesta di rimborso, avanzata da alcuni condomini, che si erano fatto carico dell’onere di lavori di manutenzione straordinaria, pagati anche per conto degli altri comproprietari.

Sia in primo che in secondo grado la domanda era stata rigettata, poiché non si era potuto provare l’urgenza dei lavori

La Cassazione ha sottolineato quanto deciso durante il secondo grado, chiarendo diversi aspetti della questione: al fin del rimborso, il o i condomini che si sono fatti carico delle spese, devono riuscire a dimostrare l’impellenza dei lavori e l’impossibilità di rimandarli, senza rischiare di causare danni a cose, persone o allo stesso spazio comune (art 1134 c.c.).

In poche parole, bisogna riuscire a chiarire la necessità dell’intervento, a fronte delle lungaggini burocratiche che invece dovrebbero affrontare In amministratore o l’assemblea dei condòmini. Tale discorso vale anche nel caso di “condomini minimi”: ovvero quei casi in cui l’assemblea si compone di sole due persone, che decidono quindi all’unanimità. Anche in questo caso, nulla sarà dovuto al comproprietario che agisce, in quanto non trovano applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).

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