Condominio e leggi, ecco le ultime novità

La vita in  condominio di certo non è facile: bisogna abituarsi a condividere gli spazi, comportarsi sempre in maniera rispettosa, imparare a tollerare alcune brutte abitudini dei vicini e così via. Le liti “tra dirimpettai”, in un paese come l’Italia dove otto abitanti su dieci vivono in un condominio, costituiscono la maggiore fonte di problemi all’interno dello stabile stesso e spesso, c’è stato bisogno di ricorrere ai giudici al fine di placare gli animi. Ad oggi, grazie alle numerose sentenze della Cassazione, all’introduzione della mediazione obbligatoria e all’aumento dei costi del giudizio, tale fenomeno è andato pian piano sciamando ma, al fine di poter esercitare al meglio i propri i diritti è sempre meglio restare informati.
Quindi, ecco a voi una rapida panoramica su tutte le ultime sentenze e leggi, che regolano la vita in condominio

Condominio e rumori molesti: la perizia tecnica non è più necessaria

Nel caso in cui i vostri vicini siano soliti tenere la televisione ad alto volume, o creare qualsivoglia altro tipo di “fastidio sonoro”, prima di recarvi dalle autorità sappiate che il rumore in condominio per essere considerato “molesto” deve superare un limite. Tale soglia è calcolata tenendo presente dell’ubicazione dell’immobile – il rumore di fondo gioca un ruolo importante – dell’orario e dell’insistenza. Se poi il rumore in questione risulta essere fastidioso per una fascia ampia di persone – non solo i condomini ma anche i vicini – il giudice di turno potrebbe considerare anche di tener presente il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. A deciderlo è stata la Cassazione, nella sent. n. 9361/18 , nella quale è stato deliberato che il giudice, al fine dell’accertamento della molestia del rumore può non avvalersi di una perizia tecnica, ma può formulare il suo giudizio grazie alle dichiarazioni dei testimoni: a patto che queste rispecchino i criteri su elencati.

Amministratore di condominio mediatore autorizzato e difensore delle proprietà private 

L’amministratore di condominio è designato dal Codice Civile come “difensore” dell’edificio condominiale, inteso nella sua indivisibilità. Per questo è libero di promuovere anche eventuali cause per difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’interno condominio, e quindi anche i singoli appartamenti. A chiarirlo è stata la Cassazione nella sentenza n. 2436/18 del 31.01.2018

E ancora, al fine di diminuire/evitare l’approdo in tribunale di cause dovute a liti condominiali, la legge ha prescritto l’obbligo di mediazione: le parti in causa devono necessariamente incontrare un organismo di mediazione, competente nella materia oggetto della causa, nello stesso luogo del tribunale. L’amministratore di condominio può, secondo la legge, partecipare a tale procedimento solo se autorizzato dall’assemblea condominiale con delibera votata da una maggioranza che rappresenti almeno 1/2 del valore dell’edificio. A deciderlo è stato il Tribunale di Milano tramite sentenza  n. 836/2018., nella quale ha anche autorizzato il mediatore a sospendere la procedura, nel caso in cui l’amministratore sia privo di tale permesso.

Condominio e sopraelevazione dell’ultimo piano

Il condomino che abita all’ultimo piano dello stabile può, secondo la legge, costruire una porzione di piano, veranda, sgabuzzino o qualsivoglia altra costruzione sul lastrico dell’edificio, diventandone automaticamente proprietario: tale possibilità è detta potere di soprelevazione.
Nel caso in cui il manufatto violi il decoro architettonico dell’edificio o la stabilità, gli altri condomini però possono richiederne la demolizione, anche ne caso in cui questa abbia ottenuto il condono da parte del Comune. A dichiararlo è stata la Corte di Cassazione all’interno della sentenza  n. 2115/2018

Condominio e cadute

I giudici della Suprema Corte hanno di recente messo dei paletti ai diritti di chi cade e si fa male in condominio. Stando a quanto riportato all’interno delle sentenze n.12895/2016, n. 27864/2017, n. 20619/2014 , n. 23584/2013 e n. 3305/2018, chi cade in condominio deve essere in grado di provare che la caduta sia stata dovuta ad uno stato di cattiva manutenzione. Inoltre è stato stabilito che nel caso in cui il danneggiato avrebbe potuto evitare il pericolo “stando più attento” o perché già a conoscenza della situazione – si pensi ad un condomino che abitualmente passa per il vialetto con delle buche – questo non può accampare nessun diritto ai danni.

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