Condominio, se si cade per le scale chi paga?

Il condominio, secondo la legge italiana, è un istituto che indica comproprietà sulle parti o degli edifici che sono composto da più unità immobiliari, comproprietà che comporta anche la divisione delle responsabilità in caso d’incidenti avvenuti  all’interno delle proprietà del condominio : androne, giardino, pianerottolo, scale etc…

Questo perchè il condominio è tenuto al rispetto di alcune norme di sicurezza – come per esempio l’esposizione del famoso cartello di pericolo, in caso si pulizie delle scale in corso – mirate alla tutela sia degli abitanti dello stabile, che di eventuali visitatori o ospiti. Il mancato rispetto di tale norme, come anche dell’obbligo di manutenzione delle suddette aree comuni, mette il condominio in una situazione di responsabilità giuridica ed economica, fatta eccezione per alcuni casi particolari.

Caduta per le scale, quando la responsabilità è del condominio e quando no.

Ricapitolando quanto anticipato nelle righe precedenti, il condominio è responsabile dell’incolumità dei propri condomini e degli eventuali visitatori, mediante il rispetto di una serie di norme di sicurezza. Quando questo non avviene il condominio deve provvedere al pagamento del risarcimento dei danni causati al malcapitato, attingendo dalle casse comuni. Nel caso in cui il conto gestito dall’amministratore non contenga denaro a sufficienza per poter procedere al pagamento, tutti i condomini saranno chiamati ad effettuare un’ulteriore versamento, integrando la somma già pagata per le spese condominiali.

Quindi, ricapitolando, il condominio è perseguibile economicamente e giuridicamente, soltanto nei casi d’incidenti avvenuti all’interno delle aree comuni, e dovuti al mancato rispetto delle regole di sicurezza: in questo caso, il soggetto danneggiato è in condizione di poter richiedere un risarcimento danni, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 23727/2016.

Diverso discorso vale invece per il caso fortuito, che vede il condominio libero da qualsiasi responsabilità, in quanto l’evento in questione si è verificato in maniera imprevedibile ed inevitabile, ma facciamo un esempio: se un condomino che torna a casa dopo aver fatto la spesa, trasporta nel sacchetto a sua insaputa una bottiglia di olio che perde, un uovo rotto o qualsiasi altro oggetto che possa rendere scivolosa la superficie calpestabile del condominio, provocando così la caduta di chi cammina dopo di lui, il condominio non è da considerarsi responsabile visto il breve lasso di tempo intercorso dal presentarsi di una situazione di pericolo e la consecutiva caduta de secondo soggetto.

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