Agevolazioni prima casa 2015, ecco i requisiti necessari per accedervi

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa bisogna, come ben tutti sappiamo, essere in possesso di specifici requisiti, che il più delle volte variano di anno in anno.

Di seguito elenchiamo quelli validi per l‘anno 2015:

  • L’abitazione non deve appartenere alla categoria catastale a1, ossia quelal delle abitazioni signorili, a quella a8, la categoria delle ville o a quella a9, castelli e palazzi di valore storico.
  • L’immobile deve essere sito nello stesso comune in cui l’acquirente ha la residenza, o nel comune dove il soggetto in questione svolge la propria attività: studente fuori sede, volontario ecc…Se il soggetto in questione non risiede dove l’immobile è ubicato ha tempo fino a 18 mesi, per effettuare il cambio di residenza, pena il decadimento del diritto alle agevolazioni.

All’atto della stipula del contratto di compravendita, l’acquirente deve dichiarare al venditore di :

  •  Non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa ubicata sullo stesso territorio dell’immobile oggetto “dell’agevolazione”.
  • Non essere titolare, neanche in minima quota o in comunione legale, e di non aver nessun tipo di diritto su un’altro immobile acquistato utilizzando le “agevolazioni per la prima casa”: in questo caso il divieto si estende a qualsiasi casa o appartamento sita su tutto il territorio nazionale.

Se erroneamente queste dichiarazioni non sono state riportate nell’atto di compravendita, è possibile rimediare al tutto attraverso la redazione, seguendo le norme giuridiche dell’atto di compravendita, di un atto integrativo, in cui si dichiara le sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’accesso alle agevolazioni fiscali.

Infine, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali 2015 anche per l’acquisto delle pertinenze delle abitazioni, a patto che queste siano destinate al servizio dell’abitazione per il quale si è fatta domanda per l’agevolazione fiscale e che queste appartengano, o c siano classificabili come categoria catastale: c/2, c/6 e c/7.

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