Incarico all’agenzia immobiliare: diritti e doveri per una compravendita sicura

Tutte le questioni che girano intorno alla compravendita (ma anche alla locazione) di un immobile sottostanno ad una serie di leggi e normative che è necessario seguire e conoscere, per non rischiare che eventuali transazioni avviate o portate a termine possano essere annullate.

Ecco perché è importante affidarsi a mani esperte e sicure, alle quali commissionare, senza indugi, l’atto che si ha bisogno di concludere.

Ma quali sono, quindi, i diritti e i doveri che “confezionano” la transazione più giusta, una volta delegata ad un’agenzia immobiliare?

Incarico

Innanzitutto bisogna dare, all’agenzia scelta, l’incarico della transazione, così che possa provvedere alla promozione finalizzata alla vendita, alla cessione o alla locazione (a seconda dei casi): il privato, in questo scenario, viene identificato come “mandante“.

Per ufficializzare questo passaggio di testimone, ovviamente, si firma un contratto (“mandato“) che contiene tutti i dati necessari per regolamentare il rapporto giuridico tra le parti. È bene precisare che, secondo legge, non esistono clausole a priori, imposte da qualche normativa: ogni contratto potrà contenerne alcune, nello specifico, che coinvolgano il prezzo della compravendita, il versamento delle provvigioni etc.

Sostanzialmente, quindi, il mandato vincola ambo le parti secondo le scelte operate per la sua compilazione.

Nel migliore dei casi, questo foglio di carta diventa una garanzia di sicurezza per chi commissiona questa pratica a chi di dovere, riscuotendo quanto stabilito o ottenendo quanto desiderato, in tempi più o meno lunghi, a seconda delle contingenze.

Ma esistono casi in cui il vincolo contrattuale può essere sciolto?

Contratto: occhio all’affidabilità

Ogni contratto, come anticipato (e come è giusto che sia), vincola le parti e non può essere sciolto a meno di consensualità: in questo specifico caso, però, basta una scrittura di scioglimento per mutuo dissenso.

Allo stesso modo, sempre in comune accordo, si possono modificare una o più clausole precedentemente stabilite.

C’è un particolare caso, però, in cui le cose cambiano drasticamente a favore del committente.

Infatti, nel momento in cui l’agenzia o l’agente immobiliare abbia approfittato delle scarse conoscenze in materia legale del mandante per avviare transazioni fraudolente (inventandosi clausole obbligatorie, aumentando la percentuale delle provvigioni etc), è evidente che la volontà del cliente sia stata viziata e, quindi, si può richiedere l’annullamento del contratto tramite procedimento giudiziale, entro 5 anni dalla scoperta del “vizio contrattuale“, appunto.

Naturalmente, visti i costi e le implicazioni di una strada del genere, però, è importante valutare nello specifico come comportarsi per ottenere il miglior risultato finale possibile.

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