Bonus per la ristrutturazione edilizia. Cosa sapere

Il bonus per il recupero edilizio è stato modificato numerose volte fino ad essere approvato con il Decreto Sviluppo (DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012) che ha reso possibile l’aumento della quota Irpef detraibile, sebbene per un periodo limitato, per tutte le spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. La data di scadenza è ormai imminente per ottenere il bonus per il recupero edilizio: la detrazione delle spese funziona in questo modo, per tutti i tipi di ristrutturazione realizzati tra il 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la quota detraibile sarà pari al 50%mentre allo scadere della data la quota scenderà al 36%.

Le spese per cui è possibile richiedere la detrazione sono quelle che riguardano la manutenzione straordinaria, le opere di restauro e di risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche e tutti gli interventi sostenuti per migliorare le condizioni di mobilità abitativa interna ed esterna per le persone portatrici di handicap gravi, ricostruzione degli immobili danneggiati a seguito di calamità naturali, l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Sarà possibile usufruire di questo tipo di agevolazione anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative.

Se rientrate in una delle categoria indicate potete procedere allo step successivo, la verifica dei requisiti necessari per ottenere la riduzione delle spese. Potete richiedere tali agevolazioni se siete:

  • soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate
  • soggetti passivi Irpef
  • possedere l’immobile sul quale sono stati effettuati gli investimenti sulla base di un titolo idoneo (titolo di possesso stabilito dalla circolare 24 febbraio 1998 , n57/E)

Ergo, potranno usufruire dell’agevolazione al 50% (dopo il 30 giugno al 36%) il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull’immobile, l’inquilino, il comodatario, il socio di cooperative e l’assegnatario di alloggio. Inoltre sarà possibile essere riconosciuti detentori dell’immobile anche col semplice possesso del contratto preliminare di compravendita per permettere la fruizione del bonus non solo al proprietario ma anche dal promissario acquirente.

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