APE, l’atto non è più nullo

L’attestato di prestazione energetica ( APE ) è un documento , che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Tale documento, redatto al momento della progettazione e realizzazione dell’edificio, è uno strumento di informazione per l’acquirente all’atto dell’ acquisto o dell’affitto dell’appartamento o dell’abitazione, e serve per monitorare e migliorare le caratteristiche energetiche dell’immobile in questione.

Diventato obbligatorio dal 1 Luglio 2009, l’attestato di prestazione energetica ha di recente subito delle importanti modifiche, dovute all’entrata in vigore del Decreto “Destinazione Italia” del 23 dicembre 2013. Le novità introdotte sono le seguenti:

  • Nei contratti di compravendita,trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unità immobiliari, bisogna inserire una clausola apposita dove l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’attestato di certificazione energetica.
  • Entra in vigore l’obbligo di allegare l‘APE al contratto, a meno che non si tratti di contratti d’affitto di singole unità immobiliari. In questo caso, basterà che all’interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione.

Ulteriori novità poi, riguardano la nullità dell’atto di vendita o di locazione, non più considerato tale in caso di omessa dichiarazione o allegazione, quando dovuta, dell’attestato di prestazione energetica. Il decreto legge di dicembre infatti ha modificato tale punto, trasformandolo da nullità a sanzione amministrativa così suddivisa:

  • Da 3.000 a 18.000 €- In caso si mancata dichiarazione o allegazione APE, le parti sono soggette al pagamento in parti uguali di tali somme
  • Da 1.000 a 4.000 € – Nel caso la mancata allegazione o dichiarazione riguardi contratti di locazione.

Tale novità, permette anche di poter bloccare eventuali casi di nullità inerenti contratti di compravendite o affitti già effettuati. Nel caso infatti la nullità non sia già passata in giudicato, una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore) può chiedere che questa sia sostituita con l’applicazione delle nuove sanzioni.

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