I lavori in casa che non hanno bisogno di permessi

È di questo Febbraio il vademecum con 58 voci (rimasto “aperto” per eventuali aggiunte nel prossimo futuro) che segue un decreto ministeriale di Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, che chiarisce quali siano i piccoli lavori da poter svolgere nella propria casa che non necessitano di autorizzazioni e iter burocratici.

Il “Glossario dell’Edilizia Libera“, com’è stato definito, è suddiviso in due parti ideali: unisce, infatti, tutte le opere già conosciute come “libere” a quelle che, invece, sono più al limite ma che, comunque, i Comuni non potranno vincolare in alcun modo. L’idea è proprio quella di agevolare i cittadini evitando inutili perdite di tempo tra richiesta informazioni, telefonate, file negli uffici comunali e ore passate su internet alla ricerca di risposte esaustive.

Manutenzione ordinaria e impianti

Le operazioni relative alla manutenzione ordinaria sono, come si immagina, completamente libere: dagli interventi, anche di cambio e riparazione, di pavimentazioni esterne e interne a quelli decorativi delle facciate o relativi agli impianti di scarico, dalle tinteggiature ai serramenti, infissi e sistemi anti intrusione; sono nominate anche rifinitura delle scale, parapetti e ringhiere (da considerare, di default, a norma o da normalizzare), controsoffittature, comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi, ascensori e pedane per il sollevamento verticale.

Anche impianti elettrici, del gas, idro-sanitari e antenne sono compresi.

Aree pertinenziali

Ci sono alcuni ambienti, interni ed esterni, che pure restano completamente “liberi”, a patto di piena pertinenza dell’inquilino che effettua i lavori. Il glossario include: intercapedini, locali tombati, guaine e sottofondi di pavimentazioni, vasche di raccolta delle acque, opere per arredo da giardino, come barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche etc,  gazebo, ripostigli per gli attrezzi, tensostrutture, pergole e pergolati di proporzioni contenute e non fissati a terra, giochi per bambini, recinzioni, ricoveri per animali domestici e da cortile (incluse cucce in muratura, voliere etc), separatori, dissuasori e stalli di biciclette.

Barriere architettoniche

Un paragrafo a parte meritano le strutture per i disabili che, a volte, necessitano dell’abbattimento di alcune barriere architettoniche per l’installazione. Il glossario dà il via libera a: interventi edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (esclusa la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio) e tutto ciò che riguarda installazioni, riparazioni, sostituzioni, rinnovamenti e messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, servoscala o impianti simili, rampe, apparecchi e impianti igienico e idro-sanitari, dispositivi sensoriali, esercizio dell’attività agricola e di pratiche agro-silvo-pastorali (ed eventuali relativi interventi su impianti idrici), impianti di irrigazione e drenaggio.

Opere temporanee

Può capitare che, in alcuni frangenti, si abbia la necessità di intervenire con opere a tempo determinato. Quelle citate sono: opere temporanee con un termine non superiore a novanta giorni, installazione, rimozione e manutenzione, previa comunicazione, di gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture, pressostrutture, elementi espositivi e aree di parcheggio provvisorio, purché tutto avvenga nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione presente.

 Altri interventi

Riguardo i pannelli fotovoltaici, c’è libertà a patto che gli edifici coinvolti si trovino localizzati al di fuori del perimetro dei centri storici; per tutti gli altri impianti di questo tipo (pannelli solari, fotovoltaici e generatori microeolici, pompe di calore aria-aria di potenza termica inferiore a 12 kW) nessun vincolo.

Sì anche a manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive, come prefabbricati, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni poste all’aperto per la sosta e/o il soggiorno dei turisti, purché le strutture stesse siano state autorizzate e non vi siano, quindi, vincoli urbanistici, edilizi o paesaggistici, secondo le norme regionali. Stesso discorso per serre, elementi di appoggio e/o di ancoraggio, depositi di gas di petrolio liquefatti (di capacità complessiva non superiore a 13 mc) e strumenti di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.

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