Spese condominiali: divisione in quote uguali

La ripartizione delle spese condominiali è uno dei principali motivi di litigio tra i condomini. A stabilire un criterio e mettere ordine sulla questione interviene l’articolo 1123 del Codice Civile. In base a quest’ultimo, le spese condominiali necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell’edificio devono essere sostenute dai condomini in maniera proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, ovvero in base alle tabelle millesimali.

Ma l’articolo recita inoltre: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale , cortili (…) destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”

Dunque, se le tabelle millesimali adottano il sistema di calcolo proporzionale alle rispettive proprietà di ciascuno, questo metodo risulta derogabile dall’accordo tra le parti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito infatti che con il consenso di tutti i condomini le spese generali relative alle parti comuni dello stabile possono essere ripartite in quote uguali. Ciò comporta ad esempio che per le spese di manutenzione dell’ascensore, debbano contribuire tutti alla stessa maniera, compresi i condomini proprietari di immobili ai piani bassi che non utilizzano il bene in questione.
Per questo motivo, prima di acquistare un immobile, è bene informarsi sul regolamento contrattuale di condominio per capire cosa è previsto e in che modo si dovrà contribuire alle spese dello stabile.

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